AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.103
Data decisione, Autorità: 08.02.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00103
Lugano 8 febbraio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 agosto 1998 presentato da
patr. dallo studio legale ___________
contro
la sentenza 13 agosto 1998 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 23 maggio 1997 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’917.- oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 23 maggio 1997 ___________, titolare dell’omonima falegnameria a ___________, ha convenuto in giudizio ___________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’917.- a saldo delle proprie prestazioni per la posa di una vetrina e altro materiale presso il garage di proprietà di quest‘ultimo;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo l’avvenuto pagamento della stessa mediante versamento all’istante dell’importo di fr. 1’850.- da parte della sua compagnia di assicurazioni __________ alla quale aveva annunciato un sinistro che avrebbe dovuto essere riparato dall’istante sennonché, d’accordo le parti, questa riparazione non è mai stata effettuata;
che con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulle risultanze istruttorie, ha fatto propria la tesi dell’istante secondo la quale l’importo litigioso costituirebbe il saldo del proprio intervento presso il convenuto, da qui l’accoglimento dell’istanza;
che con il presente tempestivo ricorso ___________ è insorto contro il predetto giudizio;
che con osservazioni 4 settembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto del ricorso 20 agosto 1998 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a sottolineare alcune particolarità della fattispecie riproponendo la propria versione dei fatti (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 329, n. 4);
che in quest’ottica il fatto per il ricorrente di aver correttamente indicato il titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC non basta per ritenere formalmente corretto e ricevibile il suo ricorso, siccome carente di una qualsiasi censura specifica nei confronti della sentenza pretorile;
che il ricorso è pure carente dal punto di vista dell’indicazione delle domande di ricorso, non avendo il ricorrente formalmente chiesto l’annullamento del giudizio impugnato, che è poi lo scopo del ricorso per cassazione (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 487).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 20 agosto 1998 di ___________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.-,
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster