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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.100
Data decisione, Autorità: 04.05.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00100
Lugano 4 maggio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 agosto 1998 presentato da
(rappr. _______
contro
la sentenza 7 agosto 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno nella procedura som-maria di ammissione dell’opposizione per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) interposta al PE no. ___________ dell’UE di Lugano da
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con sentenza 7 agosto 1998 il Giudice di pace del circolo di Agno, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione interposta da ___________ al PE sopra menzionato fattogli notificare dal Comune di ________ per l’incasso di fr. 617.25 oltre accessori a saldo dell’imposta annua sulle liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale, ha confermato l’opposizione al PE che l’escusso ha motivato con il mancato ritorno a miglior fortuna;
che con atto ricorsuale 14 agosto 1998 il Comune di _________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annulla-mento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato alla fattispecie l’art. 265a LEF anziché l’art. 230 cpv. 3 LEF che permetterebbe di escutere il debitore in via di pignoramento nei due anni successivi alla sospensione della procedura di fallimento, avvenuta in concreto per mancanza di attivi il 20 settembre 1996;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che di fronte a un attestato di carenza beni emesso nell’ambito di un fallimento, una nuova esecuzione può essere promossa unicamente se il debitore sia ritornato a miglior fortuna (art. 265 cpv. 2 LEF);
che se questi si oppone al precetto esecutivo contestando di esser ritornato a miglior fortuna, l’Ufficio esecuzione -esaminata la ricevibilità dell’opposizione dal punto di vista formale con particolare riferimento alla sua tempestività- la trasmette al giudice del luogo dell’esecuzione (SJ 1999 pag. 87);
che secondo l’art. 265a cpv. 1 LEF (ultima frase) la decisione del giudice sull’ammissibilità o meno dell’opposizione è definitiva, nel senso che sono esclusi i rimedi di diritto del diritto cantonale: sia ordinari, sia straordinari (Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991 pag. 114; Amonn/ Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1997, § 48 n. 43; Huber U., in Comm. di Basilea alla LEF, 1998, vol. III, art. 265a, N. 31);
che quindi questa Camera non può neppure entrare nel merito del ricorso presentato dal Comune di _________;
che comunque chi intenda opporsi alla sentenza ha la possibilità di promuovere azione ordinaria di contestazione o accertamento del ritorno a miglior fortuna (art. 265a cpv. 4 LEF), ferma restando la possibilità del ricorso di diritto pubblico (Huber, op.cit., ibidem);
che, malgrado l'irricevibilità del ricorso, alla controparte che non ha formulato osservazioni non viene assegnata nessuna indennità.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 265a LEF
pronuncia: 1. Il ricorso 14 agosto 1998 del Comune di ________ è irricevibile.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, già anticipate dal ricorrente, restano a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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