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Numero d'incarto:
16.1998.98
Data decisione, Autorità:
25.08.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00098
Lugano
25 agosto 1998/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso 12 agosto 1998 di
contro
considerato
in fatto e in
diritto: che possono essere impugnate con ricorso per cassazione (civile)
esclusivamente sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica
(art. 327 CPC);
che
decisioni del Tribunale cantonale amministrativo –che non è autorità
giudiziaria civile– mai potrebbero rientrare nelle competenze di questa Camera;
che,
a prescindere da ogni altra considerazione, il ricorso non è ricevibile;
che
la particolarità della fattispecie giustifica di non prelevare spese né tassa
di giustizia;
che
pertanto diviene priva d’oggetto la domanda di assistenza giudiziaria presentata
dal ricorrente;
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 12 agosto 1998 di ___________ è inammissibile.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione
a:
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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