AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.97
Data decisione, Autorità: 12.02.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00097
Lugano 12 febbraio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Zali
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 agosto 1998 presentato da
(rappr. dal ___________)
contro
la sentenza 23 luglio 1998 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 12 novembre 1997 nei confronti di
(patr. dall’avv. ___________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’369.95 oltre interessi, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
è stato assunto alle dipendenze di ___________-titolare dell’omonima impresa di costruzioni a __________- in qualità di manovale edile dal 12 marzo 1990.
Il contratto di lavoro è stato disdetto dal datore di lavoro con effetto immediato il 25 agosto 1997 (con conferma scritta di due giorni dopo), giorno durante il quale il lavoratore, in possesso di un certificato medico che lo dichiarava totalmente inabile al lavoro a causa di un infortunio, è stato sorpreso a lavorare su un cantiere di terzi.
Con istanza 12 novembre 1997 ___________, contestando l’esistenza dei presupposti per un licenziamento in tronco, ha convenuto in giudizio il suo ex datore di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’369.95, importo aumentato in sede di conclusioni a fr. 6’906.10, corrispondenti al salario, alle indennità per giorni festivi e vacanze non goduti e alla tredicesima di sua spettanza per il periodo di disdetta. L’istante si è in particolare opposto all’addebito secondo il quale il 25 agosto 1997 avrebbe lavorato per conto di terzi nonostante fosse inabile al lavoro, sostenendo di essersi limitato a dare qualche “cazzuolata per sigillare alcune scanalature del camino esterno” senza che questo gli fosse stato richiesto e senza compenso alcuno.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che il giorno controverso (25 agosto 1997) l’istante non stava lavorando in nero per conto di terzi poiché la sua prestazione -ridotta sia per quanto attiene alla durata che all’entità- è avvenuta a titolo gratuito, ha nondimeno ritenuto grave e tale da configurare la violazione dell’obbligo di diligenza e fedeltà verso il datore di lavoro, il fatto per il dipendente di aver prestato quest’aiuto a terzi mentre in precedenza lo aveva negato al proprio datore di lavoro. Alla richiesta di quest’ultimo di riprendere dopo le ferie dell’edilizia (ossia il 25 agosto 1997) la propria attività anche a tempo ridotto e svolgendo mansioni meno gravose in considerazione del suo stato di salute, l’istante aveva infatti opposto il proprio rifiuto prevalendosi della sua totale incapacità lavorativa. Il pretore ha quindi confermato gli estremi del licenziamento in tronco respingendo integralmente l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame ___________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver attribuito a quanto da lui effettuato sul cantiere dei fratelli ___________ la qualifica di attività lavorativa svolta a favore di terzi, così da costituire una grave violazione del suo dovere di fedeltà nei confronti del proprio datore di lavoro.
Con osservazioni 21 agosto 1998 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Controversa nella fattispecie è la sussistenza di gravi motivi atti a giustificare il licenziamento in tronco del lavoratore.
In base all’art. 337 cpv. 1 CO il datore di lavoro e il lavoratore possono in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause gravi. Presupposto è quindi l’esistenza di un motivo grave, cioè tale da rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto sino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, N. 2 ad art. 337 CO; JAR 1989 213).
Dottrina e giurisprudenza assimilano ad una causa grave legittimante il licenziamento con effetto immediato la grave violazione contrattuale, rispettivamente gli atteggiamenti negligenti di minore importanza purché si manifestino in modo reiterato e nonostante precisi ammonimenti del datore di lavoro (DTF 116 II 150). In quest’ottica, anche infrazioni lievi possono giustificare il licenziamento in tronco, ritenuto in ogni caso che, quanto più lievi sono le infrazioni, tanto più altri elementi devono concorrere a rendere oggettivamente insostenibile la situazione fra le parti: in particolare la ripetitività e una chiara minaccia da parte del datore di lavoro (DTF 117 II 561, 116 II 150, 112 II 50; II CCA 1° febbraio 1991 in re G. SA/C.). Determinante è che il fatto invocato a sostegno del licenziamento in tronco abbia causato la rottura del rapporto di fiducia, elemento fondamentale di ogni rapporto di lavoro (Aubert, Quatre cents arrêts sur le contrat de travail, 1984, n. 191; Rep 1985 130; Decurtins, Die fristlose Entlassung, 1981, p. 27).
L’onere della prova circa le circostanze invocate a fondamento del licenziamento in tronco compete alla parte che se ne prevale, mentre spetta al giudice esaminare, secondo il suo libero apprezzamento e tenendo conto della singola fattispecie, con particolare riferimento alla qualifica del lavoratore, alla natura e alla durata del contratto, così come al genere e alla gravità delle mancanze che hanno dato luogo al provvedimento, se queste circostanze costituiscono una causa grave ai sensi dell’art. 337 CO (art. 337 cpv. 3 CO; DTF 108 II 446; Rep 1985 pag. 130; Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. Auflage, 1996, N. 1 ad art. 337 CO). Il giudice non deve prendere in considerazione il sentire soggettivo di colui che recede con effetto immediato dal contratto, bensì la situazione oggettiva venutasi a creare (Rapp, Die fristlose Kündigung des Arbeitsvertrages, in BJM 1978, pag. 171 e segg.), ed esaminare se fosse o meno impensabile esigere da colui che recede dal contratto la continuazione dello stesso sino al prossimo termine di disdetta (Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8 ed., 1991, pag. 464).
Già l’ampiezza di questo compito affidato al giudice riduce le possibilità d’intervento di questa Camera, a meno che –evidentemente– la conclusione del primo giudice sia manifestamente in contrasto con le risultanze dell’istruttoria considerate nel loro complesso e configuri quindi gli estremi dell’arbitrio.
Giudicando quest’atteggiamento grave al punto da giustificare il suo licenziamento in tronco, il primo giudice ha ecceduto nella propria libertà di apprezzamento delle prove.
Infatti, dalle risultanze istruttorie è emerso:
che l’istante non stava svolgendo del lavoro in nero ritenuto che la sua prestazione non era remunerata e neppure richiesta (doc. C);
che la prestazione dell’istante non può in nessun caso essere definita attività lavorativa poiché questa si è svolta sull’arco di pochi minuti (cfr. interrogatorio formale ___________) che si è limitata alla stesura di un paio di cazzuolate (cfr. teste ___________ e interrogatorio formale ___________);
che tantomeno risulta che il 25 agosto 1997 vi sia stata da parte del dipendente l’intenzione di svolgere un qualsiasi lavoro essendosi recato sul cantiere dei fratelli ___________ su loro invito per una grigliata in compagnia (cfr. testi ___________ e ___________);
che prima di recarsi sul cantiere ___________, l’istante si era recato presso il proprio datore di lavoro onde informarlo del persistere della sua inabilità lavorativa e del fatto che dopo pochi giorni sarebbe stato visitato dal proprio medico curante, rimandando quindi a tale data l’eventuale ripresa del lavoro (cfr. deposizione fratelli ___________ e interrogatorio formale ___________);
che da questa presa di posizione dell’istante non può in nessun modo essere dedotto, come preteso dal convenuto (cfr. rapporto _______ 26 agosto 1997) e fatto proprio dal primo giudice, un implicito rifiuto alla ripresa dell’attività dopo le ferie estive, avendo l’istante semplicemente posticipato il suo rientro sul lavoro sino a nuovo avviso del suo medico curante;
che il 25 agosto 1997 l’istante era in possesso di un certificato medico che lo dichiarava inabile al lavoro nella misura del 100% (cfr. certificato medico 2 settembre 1997 dr. ___________), ragione per la quale la mancata ripresa del lavoro per quel giorno era giustificata, poco importa al proposito la successiva dichiarazione di parziale abilità al lavoro decisa dal consulente della ___________ e accettata dal lavoratore, ritenuto che questa è avvenuta dopo che il datore di lavoro aveva manifestato la propria intenzione di interrompere con effetto immediato il rapporto di lavoro (doc. A) e che quindi non ha avuto alcuna influenza sulla sua decisione.
Queste circostanze, valutate nel loro complesso, non permettono di stigmatizzare un comportamento del lavoratore di una gravità tale da aver potuto pregiudicare la fiducia che il datore di lavoro poteva e doveva nutrire nei suoi confronti, ciò a maggior ragione se si considera che questi non ha fatto valere nessun’altra lamentela nei confronti del proprio dipendente.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia, con il conseguente integrale accoglimento delle pretese dell’istante, rimaste incontestate dal convenuto. Al proposito è infondata la tesi del convenuto secondo la quale accettando la liquidazione finale l’istante avrebbe di fatto rinunciato a far valere eventuali ulteriori pretese salariali. L’art. 341 cpv. 1 CO prevede infatti che durante il rapporto di lavoro e nel mese successivo all’allestimento del conteggio finale, il lavoratore non può rinunciare ai crediti risultanti da disposizioni imperative della legge o di un contratto collettivo, laddove deve intendersi sia una rinuncia esplicita che tacita (Streiff/von Kaenel, op.cit., N. 7 ad art. 341; Rehbinder, in Commentario bernese, 1992, n. 25 ad art. 341), ragione per la quale la richiesta di pagamento dell’istante è sicuramente legittima e proponibile.
L’indennità di spettanza dell’istante, non patrocinato da un avvocato iscritto all’Albo, non può essergli riconosciuta nella misura richiesta non essendo applicabile la TOA.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 5 agosto 1998 di ___________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 23 luglio 1998 del Pretore della Giurisdizione di Locarno -Città è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è accolta. Di conseguenza ___________ è condannato a versare ad ___________ l’importo di fr. 5’369.95 oltre interessi del 5% dal 3 novembre 1997.
Non si prelevano tasse né spese. ___________ è tenuto a versare all’istante un’indennità di fr. 400.-.
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
verserà al ricorrente l’importo di fr. 200.- quale indennità per questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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