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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.92
Data decisione, Autorità: 25.11.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00092
Lugano 25 novembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 luglio 1998 presentato da
_____________, patr. dall’avv. dott. ____________
contro
la sentenza 30 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 31 marzo 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’529.20 oltre accessori a titolo di
risarcimento danni, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con decreto di accusa 2 febbraio 1998 _____________ è stato riconosciuto autore colpevole del reato di minaccia (art. 180 CP), reato che egli avrebbe commesso ai danni di _____________ in occasione di un diverbio avvenuto tra le parti il 2 luglio 1996;
che sulla base di questa decisione che ha accertato un illecito a carico di _____________, il 31 marzo 1998 _____________ l’ha convenuto in giudizio al fine ottenere il pagamento di fr. 1’529.20 oltre interessi a titolo di risarcimento danni, pari a fr. 1’179.20 per le spese legali da lui sopportate nell’ambito dell’azione penale (doc. D) e a fr. 350.- come riparazione morale;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria conte-stando di aver commesso un illecito, rilevando di avere interposto opposizione contro il decreto di accusa; egli ha comunque sollevato l’eccezione di estinzione del presunto debito per compensazione con un proprio credito di fr. 362.40 per consumazioni che l’istante avrebbe effettuato presso il suo esercizio pubblico senza pagare, mentre in via riconvenzionale ha chiesto il pagamento di fr. 228.80 oltre interessi allo stesso titolo;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il credito di parte istante limitatamente all'importo di fr. 362.40, l’ha ritenuto estinto per compensazione con la pretesa di parte convenuta;
che con il presente tempestivo gravame _____________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: il ricorrente lamenta la violazione del proprio diritto di essere sentito per il fatto che il primo giudice non ha dato seguito alla sua richiesta di richiamo dell’incarto penale dal quale risulta il suo proscioglimento da ogni accusa; nel merito rimprovera al giudice di pace di aver ritenuto provata, ancorché parzialmente, la pretesa risarcitoria dell’istante;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che censura la violazione del diritto di essere sentito (art. 4 Cost.), una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se a una parte sono stati arbitrariamente rifiutati i necessari mezzi di prova;
che il diritto di essere sentito delle parti comprende infatti, oltre alla facoltà di esprimersi in causa prima che una decisione sia presa, anche quella di indicare prove sui fatti rilevanti per il giudizio, di partecipare alla loro assunzione e di determinarsi al loro proposito (DTF 117 Ia 268 consid. 4b; 116 Ia 99 consid. b; 115 Ia 11 consid. b);
che in linea di principio, il giudice deve assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte dal diritto processuale (DTF 106 Ia 162 segg.), fermo restando che egli può rinunciare a quei mezzi probatori il cui presumibile risultato non porterebbe nuovi chiarimenti (DTF 115 Ia 11 seg. consid. 2a e b);
che nella fattispecie, in occasione della discussione dell’istanza avvenuta il 29 aprile 1998, il convenuto oltre ad essersi opposto all’istanza, ha indicato quali mezzi di prova l’assunzione di testi e il richiamo dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 dell’incarto penale che lo concerneva, essendosi il 13 febbraio 1998 opposto al decreto di accusa e avendo il pretore fissato il dibattimento per il successivo 12 maggio;
che il giudice di pace, pur avendo preso atto del fatto che il decreto di accusa non era definitivo e pur avendo invitato il convenuto a fargli pervenire la relativa decisione pretorile, intenzionato ad attendere quest’invio prima di “prendere posizione “ (cfr. verbale 29 aprile 1998), il 30 giugno 1998, senza interpellare le parti e senza conoscere l'esito della causa penale, ha emanato il giudizio dedotto in cassazione;
che così facendo, ossia non assumendo i mezzi di prova ammessi, in particolare non esaminando l'incarto penale richiamato senza esito -prova che nel caso di specie non poteva certo ritenersi irrilevante- il giudice ha commesso una violazione del diritto del convenuto di essere sentito (art. 4 Cost., art. 84 CPC; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 84, no. 6);
che a proposito del richiamo di documenti o di incarti da pubbliche autorità (prova peraltro pure richiesta dall’istante) previsto all’art. 215 CPC, va rilevato che questo dev’essere eseguito dal giudice in modo tale che le parti e il giudice stesso vengano a conoscenza del contenuto di quegli atti alla stessa stregua di ogni altra risultanza istruttoria, ovvero al più tardi per il dibattimento finale;
che questi principi sono applicabili alla fattispecie anche se il giudice -ammessa la prova ossia riconosciutane la rilevanza- ha poi preferito, invece di procedere egli stesso al richiamo dell'incarto dalla Pretura, di far carico al convenuto di inviargli la decisione penale dopo il dibattimento del 12 maggio;
che -ciò non avvenendo (ciò che in parte si giustifica con lo stralcio di un ricorso alla CCRP avvenuto solo in data 17 giugno 1998)-il giudice di pace avrebbe comunque dovuto provvedere ad assumere l'incarto penale, ossia la prova da lui stesso ammessa con l'ordinanza che conclude il contraddittorio 29 aprile 1998;
che la sentenza penale di assoluzione 12 maggio 1998, passata in giudicato, è stata prodotta solo in questa sede: ciò che è contrario all'art. 321 CPC;
che di conseguenza la sentenza è nulla ai sensi dell'art. 142 cpv. 1 CPC lett. b CPC e l'incarto va ritornato al giudice di pace per la prosecuzione dell'istruttoria nel rispetto della procedura di rito;
che in quest’ottica va ricordato al giudice di pace l’obbligo di procedere alla convocazione delle parti al dibattimento finale (art. 297 CPC) in caso di assunzione di prove, sia che queste vengano proposte dalle parti o da lui assunte d’ufficio, ritenuto che scopo del dibattimento finale è quello di permettere alle parti di esprimere le loro conclusioni in merito a quanto è emerso nella fase istruttoria, e ciò al fine di garantire -ancora una volta- il loro diritto di essere sentite (art. 4 Cost.);
che al proposito è ben difficile dedurre dal testo del verbale 29 aprile 1998 un'eventuale rinuncia alla fase conclusiva del processo;
che le tasse e le spese di cassazione restano a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 200.- per ripetibili di questa sede dal momento che la nullità della sentenza è la conseguenza di una condotta della causa processualmente scorretta da parte del primo giudice;
che, a ben vedere ma a titolo abbondanziale, la sentenza del giudice di pace dovrebbe essere dichiarata nulla anche per carente motivazione (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC) poiché non giustifica in nessun modo l'accoglimento (ancorché parziale) dell'azione principale, ossia di quella domanda che si fondava -tra l'altro- sul presupposto dell'illiceità, ovvero su un elemento connesso strettamente con il giudizio dei fatti nella sede penale.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la LTG
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 30 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Carona è dichiarata nulla con il conseguente rinvio degli atti al primo giudice per la prosecuzione dell'istruttoria ai sensi dei considerandi e per nuovo giudizio.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dal ricorrente, sono poste a carico dello Stato il quale verserà al ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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