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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.91
Data decisione, Autorità: 20.11.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00091
Lugano 20 novembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 luglio 1998 presentato da
contro
la sentenza 26 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 maggio 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 19 maggio 1998 l’_____________, ora _____________, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 1’929.50 oltre interessi e spese relativamente al prezzo di merce acquistata da quest’ultima;
che a valere quale titolo di credito l’istante ha prodotto il contratto di compravendita sottoscritto il 4 ottobre 1996 (doc. B);
che l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando: la validità dell’istanza siccome sottoscritta da persona non autorizzata a vincolare la società, la validità del contratto poiché sottoscritto da una parte inesistente ritenuto che il 4 ottobre 1996 la ragione sociale “_____________” era già stata cancellata a RC; ha inoltre eccepito la carenza di identità tra la procedente e la ditta figurante nel contratto di vendita nonché la carenza di identità tra l’importo contemplato nel contratto e quello posto in esecuzione; da ultimo ha sollevato l’eccezione di inadempienza non avendo controparte consegnato la merce acquistata;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata l’identità tra la procedente e la creditrice figurante nel contratto di compravendita prodotto a valere quale riconoscimento di debito, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 1’500.- oltre fr. 97.50 pari all’IVA del 6.5 % e interessi e spese esecutive;
che con il presente tempestivo gravame _____________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto, in particolare per aver ammesso la validità dell’istanza ancorché sottoscritta da persona priva della legittimazione a rappresentare la procedente, e per aver concluso all’identità della parte creditrice con la procedente;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che preliminarmente, per quanto attiene all’identità della parte istante, occorre rilevare che _____________ ha modificato il 12 giugno 1996 la sua ragione sociale in _____________ (____________);
che se è pur vero che la documentazione agli atti può creare confusione circa l’identità della parte istante, è altrettanto vero che per l’identificazione della parte occorre riferirsi alle risultanze del Registro di commercio dalle quali emerge che _____________ ha assunto la nuova denominazione _____________;
che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;
che trattandosi di una persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64 cpv. 1 CPC, questa agisce per mezzo dei suoi organi, ossia i membri del consiglio d’amministrazione (organi formali), oppure per mezzo di coloro che di fatto partecipano in maniera determinante alla formazione della volontà sociale (organi di fatto), esercitando autonomamente funzioni societarie (I CCA 19.8.1996 in re B. AG c/ A. e llcc.; DTF 117 II 571 consid. 3);
che il modo in cui una società si fa rappresentare risulta dal registro di commercio;
che nella concreta fattispecie, dalle indagini esperite da questa Camera presso il Registro di commercio, è emerso che legittimati a vincolare la _____________ sono _____________ e _____________;
che da un raffronto delle firme di queste persone -l’una risultante dal verbale di contraddittorio e l’altra dai documenti giustificativi depositati presso il Registro di commercio- con quella che figura nell’istanza, si deve concludere che questa appare essere stata stata sottoscritta da terza persona, non organo della società e quindi non legittimata a vincolare la medesima;
che ciò nonostante, il fatto che al contraddittorio sia comparso _____________ -organo della società- il quale ha confermato il contenuto dell’istanza ratificando di fatto l’operato del redattore della stessa, basta per ritenere valido quest’atto;
che accertata la validità formale della procedura promossa dall’istante, occorre verificare se vi sarebbe identità tra la procedente e la creditrice;
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA);
che nell’ambito di quest’accertamento il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione, in particolare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 163);
che, per quanto riguarda l'identità della procedente, sia l'istanza di rigetto dell'opposizione, sia il precetto esecutivo, sottoscritti da _____________, recano evidente il riferimento alla precedente ragione sociale, _____________, nei confronti della quale l'escussa si era contrattualmente vincolata;
che questo aspetto della lite appare superato dalla ricorrente già prima dell'avvio dell'esecuzione nei suoi confronti, laddove il suo patrocinatore si era rivolto per scritto alla controparte indicata con entrambi i nomi (doc. E: lettera 5 novembre 1997), considerato come le imprecisioni riguardo al nome esatto (_____________) non siano tali da compromettere i diritti della ricorrente;
che -confermata l'esistenza di un valido riconoscimento di debito per il capitale di fr. 1'500.-- (doc. B)- il giudizio impugnato non può essere condiviso soltanto in merito agli accessori per i quali non v'è titolo, in particolare l'IVA e le spese esecutive la cui sorte segue l'esito dell'esecuzione (cfr. Panchaud/Caprez, op. cit., § 164), mentre gli interessi possono decorrere solo dalla prima messa in mora (doc. 2);
che per quanto attiene alla ripartizione di tasse e spese di giustizia, le surriferite minime modifiche del primo giudizio non comportano decisione diversa;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 13 luglio 1998 di _____________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Carona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria, limitatamente a fr. 1’500.-, oltre interessi al 5% dal 24 gennaio 1997, l’opposizione interposta al PE n. _________ dell’UE di Lugano.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
III. Intimazione a :
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Carona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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