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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.84
Data decisione, Autorità: 20.07.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00084
Lugano 20 luglio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 4 luglio 1998 presentato da
contro
la sentenza 1° luglio 1997 del Giudice di pace del circolo di Locarno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 11 giugno 1998 da
(rappr. dalla Cassa del _____________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al
PE no. _____________ dell’UEF di _______, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 11 giugno 1998 la _________, per il tramite della Cassa del _____________, ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da _____________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 400.- corrispondenti alla tassa di giustizia posta a suo carico con decisione 8 gennaio 1998;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella sentenza 8 gennaio 1998 del _____________ alla quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 4 luglio 1998 _____________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 4 luglio 1998 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa corte le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire il motivo per il quale non ritiene di dover pagare l’importo posto in esecuzione;
che quindi questa Camera è nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che a titolo abbondanziale va rilevato che anche nel merito le argomentazioni del ricorrente sono irrilevanti ai fini di una procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, nell’ambito della quale il giudice è chiamato a pronunciarsi unicamente sull’esistenza di un titolo esecutivo e sull’eventuale benfondato di eventuali eccezioni allo stesso contrapposte, eccezioni enumerate in modo esaustivo all’art. 81 cpv. 1 LEF secondo il quale l’opposizione è mantenuta solo se l’escusso prova con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine di pagamento è stato prorogato oppure che il debito è prescritto, eccezioni mai prospettate nel caso concreto;
che il ricorso deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 4 luglio 1998 di _____________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Locarno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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