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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.82
Data decisione, Autorità: 09.11.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00082
Lugano 9 novembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 giugno 1998 presentato da
(patr. dall’avv. _____________)
contro
la sentenza 15 giugno 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di salari e mercedi promossa con istanza 19 novembre 1997 da
(patr. dall’avv. dott. _____________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’957.50 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 3’944.- lordi oltre interessi del 5% dal 1° novembre 1997,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
_____________ è stato assunto alle dipendenze dell’Albergo _____________ di __________, di cui è titolare _____________, in qualità di “uomo tuttofare” dall’8 ottobre 1996 (doc. A).
Il contratto di lavoro è stato disdetto dalla datrice di lavoro il 25 settembre 1997 per il 31 ottobre 1997 (doc. E), disdetta che il lavoratore ha contestato siccome notificata quando egli si trovava in malattia, inabilità insorta il 24 settembre 1997 durante un soggiorno in ________, suo Paese d’origine (doc. B), e protrattasi sino al 16 novembre 1997 (doc. D).
Ritenendo valida la disdetta solo per il 31 dicembre 1997, _____________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento del salario di sua spettanza per i mesi da ottobre a dicembre 1997, per un importo di fr. 7’957.50 oltre interessi.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver licenziato il lavoratore con effetto immediato in occasione di un colloquio avvenuto il 24 ottobre ma a far tempo dal 22 settembre 1997, ossia da quando questi si è assentato dal posto di lavoro senza esserne autorizzato. In merito alla causa dell’as-senza di quest’ultimo, contesta che la stessa sia da ricondurre a malattia poiché l’istante medesimo ha addotto altri motivi, quali una grave malattia del padre e in seguito l’assolvimento di servizio militare all’estero, motivi rivelatisi tutti inveritieri e quindi causa della rottura del rapporto di fiducia tra le parti.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che l’assenza del lavoratore dal posto di lavoro è stata inizialmente autorizzata dalla datrice di lavoro e nel seguito giustificata dalla malattia di quest’ultimo, ha escluso che sussistessero nella fattispecie gli estremi per un valido licenziamento in tronco del lavoratore. Per quanto attiene alla disdetta notificata in forma scritta il 25 settembre 1997 il pretore, accertatane la nullità siccome notificata durante un periodo di malattia, ha considerato terminato il rapporto di lavoro per il 16 novembre 1997, data a far tempo dalla quale il lavoratore, nonostante fosse abile al lavoro, non ha più offerto le proprie prestazioni. L’istanza è stata conseguentemente accolta per fr. 3’944.- pari al salario dovuto dal 1° ottobre al 16 novembre
Con il presente tempestivo gravame _____________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver ritenuto provato e giustificato il licenziamento in tronco dell’istante.
Con osservazioni 7 luglio 1998 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso eccependone innanzi tutto la nullità dal punto di vista formale.
La censura si rileva quindi infondata.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente la conclusione del primo giudice, secondo la quale in concreto non sarebbe stata provata la notifica di un licenziamento in tronco e tantomeno l’esistenza di gravi motivi a sostegno di questa misura, non è arbitraria.
La comunicazione della disdetta -per la quale non è richiesta forma particolare- deve essere espressa in modo chiaro così che chi la riceve possa comprendere senza ambiguità il senso e la portata della dichiarazione nonché il momento del suo effetto (Rehbinder, Commentario bernese, ad art. 337 CO, N. 15 e ad art. 335 CO, N. 1, 5 e 6; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, ad art. 337 CO, N. 18).
Se, come in concreto, vi è contestazione sull’effettiva notifica della disdetta, spetta alla parte che se ne prevale provare di aver effettuato questa comunicazione (art. 8 CC). In quest’ottica incombeva quindi alla convenuta l’onere della prova del licenziamento dell’istante con effetto immediato, prova che come correttamente concluso dal primo giudice non è stata fornita.
Infatti, agli atti figura un unico licenziamento che è quello ordinario notificato il 25 settembre 1997 per il 31 ottobre 1997 (doc. E). Per contro, la convenuta non ha provato di aver manifestato al dipendente la sua intenzione di rescindere con effetto immediato il contratto né con quello scritto, né tantomeno durante il loro incontro del 24 ottobre 1997, non potendo certo bastare quale prova del licenziamento il fatto che le parti abbiano avuto in quell’occasione una discussione o anche un diverbio. Al proposito le conclusioni che ne trae la ricorrente sono pure ipotesi. Neppure può assurgere a valida notifica del licenziamento lo scritto 24 novembre 1997 dell’avv. _____________ all’avv. _____________ (doc. 1), siccome non indirizzato al lavoratore e comunque allestito quando i rapporti tra le parti erano già definitivamente interrotti (Rehbinder, op.cit., ad art. 337 CO, N. 16).
Esclusa la notifica di un licenziamento in tronco da parte della datrice di lavoro, diviene di secondaria importanza la verifica dell’esistenza dei presupposti del medesimo, ovvero l’esistenza di un motivo di una gravità tale da rendere oggettivamente intollerabile la prosecuzione del contratto fino al normale termine di disdetta, secondo il principio generale della buona fede (art. 337 cpv. 2 CO; DTF 111 II 245; Streiff/von Kaenel, op. cit., N. 2 ad art. 337 CO); causa grave che comunque spettava alla convenuta provare. A questo proposito questa Camera ritiene non arbitrarie le conclusioni del primo giudice sull’assenza di una qualsiasi prova del sussistere di un motivo atto a legittimare il licenziamento in tronco dell’istante, ritenuto che la sua partenza dal posto di lavoro il 22 settembre 1997 –come ha provato la teste _____________– non è stata contrastata e che in un secondo tempo l’assenza del lavoratore era giustificata dalla sua malattia, provata dei certificati medici in atti. Il fatto –allegato dalla convenuta– che l’istante abbia potuto mentire sulle vere ragioni della sua partenza e permanenza in ___________, non basta per giustificare un eventuale licenziamento in tronco: non tanto a dipendenza della gravità o meno della fattispecie, quanto perché la pretesa menzogna è contestata e non risulta che abbia trovato conferma in causa. Né si può imputare all’istante ciò che sua moglie avrebbe addotto alla convenuta a giustificazione della perdurante assenza del marito, verosimilmente ancora all’estero.
Poiché nella fattispecie manca qualsiasi prova della notifica di un licenziamento con effetto immediato, occorre verificare la validità dell’unica notifica di licenziamento agli atti, ossia quella del 25 settembre 1997 (doc. E).
Dalle risultanze istruttorie è emerso che il lavoratore è stato inabile al lavoro per malattia dal 24 settembre al 16 novembre 1997, malattia attestata da tre certificati medici (doc. B, C e D). In merito alla forza probatoria di questi certificati, in particolare di quello del dr. _____________ (doc. B), non vi è motivo per dubitare della loro fedefacenza. Il solo fatto che l’istante abbia richiesto quest’ultimo certificato solo il 27 ottobre 1997, non permette certo di sostenere che le informazioni nello stesso contenute non corrispondano al vero.
Ne discende che, come correttamente concluso dal primo giudice, la disdetta 25 settembre 1997, notificata durante la malattia del lavoratore, deve ritenersi nulla ai sensi dell’art. 336c cpv. 1 lett. b e cpv. 2 CO.
Per quanto riguarda la fine del rapporto di lavoro, va anzitutto osservato che il documento 3 è stato prodotto dalla ricorrente solo in sede di conclusioni: in tal modo esso è rimasto sottratto al contraddittorio e non può far parte del materiale istruttorio (art. 78 cpv. 2 CPC).
D’altra parte si tratterebbe di prova irrilevante già perché non dimostra l’accordo dell’istante sulla data indicatavi unilateralmente dalla convenuta.
Per il resto non v’è motivo per dipartirsi dalla conclusioni pretorili, fondate su una valutazione non arbitraria dei fatti: effettivamente, al 17 novembre 1997, il lavoratore –riacquistata la capacità di quadagno– non ha più offerto le sue prestazioni alla controparte.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 giugno 1998 di _____________ è respinto.
verserà a _____________ l’importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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