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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.79
Data decisione, Autorità: 22.10.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00079
Lugano 22 ottobre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 8 giugno 1998 presentato da
rappr. dalla ___________
contro
la sentenza 1° giugno 1998 del Giudice di pace del circolo della Rovana nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 aprile 1998 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di __________, domanda respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 29 aprile 1998 _____________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da Don _____________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 320.- oltre accessori, pari al premio assicurativo dovuto per il 1998 per l’assicurazione contro le malattie e gli infortuni dallo stesso stipulata;
che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto la proposta di assicurazione sottoscritta dal convenuto il 2 febbraio 1994 (doc. B);
che al contraddittorio nessuno è comparso;
che con il querelato giudizio il primo giudice, non intravvedendo nella documentazione prodotta dall’istante un valido ricono-scimento di debito, ha respinto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame _____________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice un’erronea valutazione delle prove e la conseguente errata applicazione del diritto materiale per non aver riconosciuto nella documentazione dalla stessa prodotta un valido riconoscimento di debito;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA);
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che la proposta di assicurazione sottoscritta dall’escusso costituisce di principio valido riconoscimento di debito per il premio ivi menzionato di fr. 279.- (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 94);
che il rigetto dell’opposizione può essere concesso unicamente con riferimento a un premio esigibile ovvero scaduto al momento dell’inoltro della domanda di esecuzione (Panchaud/Caprez, op.cit., § 155 e § 14);
che nella fattispecie, poiché la proposta di assicurazione non contiene nessuna indicazione circa il termine entro il quale il premio doveva essere pagato, occorre riferirsi all’art. 19 cpv. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) secondo il quale i premi scadono al principio di ogni nuovo periodo di assicurazione, ovvero -in concreto- al 1° gennaio 1998 per l'anno 1998;
che quindi al momento dell’inoltro della domanda di esecuzione, preceduta dalla diffida ci cui all'art. 20 LCA, il premio era scaduto;
che di conseguenza, il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto con il conseguente accoglimento dell'istanza di rigetto provvisorio dell'opposizione limitatamente all'importo riconosciuto di
fr. 279.-.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. ll ricorso per cassazione 8 giugno 1998 di _____________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 1° giugno 1998 del Giudice di pace del circolo della Rovana è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria, limitatamente a fr. 279.- oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 1998 l'opposizione interposta da _____________ al PE no. __________dell'UEF di __________.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.,- già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di _____________ che rifonderà alla _____________ fr. 80.- quale indennità per questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Rovana.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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