AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.77
Data decisione, Autorità: 22.10.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00077
Lugano 22 ottobre 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 4 giugno 1998 presentato da
Contro
la sentenza 2 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 marzo 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al
PE no. __________dell’UEF di Mendrisio, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 16 marzo 1998 _____________, titolare di un negozio di abbigliamento che si riforniva presso la ditta
_____________ di ______, ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da quest’ultima al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 1’795.05, pari al controvalore di merce rimasta invenduta presso l’istante e da questa restituita all’escussa;
che l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 800.-, importo che a suo dire l’escussa avrebbe riconosciuto in sede di contraddittorio;
che con atto ricorsuale 4 giugno 1998 _____________ è insorta contro il predetto giudizio;
che con scritto 26 giugno 1998 la controparte ha postulato la reiezione del medesimo;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA);
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che il riconoscimento di debito deve in ogni caso contenere la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro a una determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-152);
che nella fattispecie non vi è agli atti nessun documento con il quale l’escussa si sarebbe dichiarata disposta a pagare all’istante una determinata somma di denaro;
che simile dichiarazione non può neppure essere dedotta dal verbale di contraddittorio nel quale la convenuta sostiene unicamente di aver proposto all’istante il rimborso di fr. 800.- a liquidazione di loro reciproche pretese, proposta che quest’ultima non avrebbe accettato;
che anche volendo parificare questa dichiarazione a un riconoscimento di debito, lo stesso non sarebbe comunque liquido trattandosi di un riconoscimento condizionato alla sua accettazione da parte dell’istante, accettazione che di fatto questa non risulta aver manifestato: da qui la caducità della proposta come tale (Panchaud/Caprez, op.cit., § 16);
che quindi, a prescindere dal contenuto del ricorso, la sentenza del giudice di pace deve essere annullata siccome frutto di un’errata applicazione del diritto sostanziale, in particolare dell’art. 82 LEF;
che in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC questa Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione dell’istanza per difetto di un valido riconoscimento di debito;
che poiché il ricorso viene accolto per motivi diversi da quelli indicati dalla ricorrente, alla stessa non viene riconosciuta nessuna indennità per questa sede, peraltro neppure richiesta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso 4 giugno 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 giugno 1998 del Giudice di pace del circolo di Riva San Vitale è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 95.- e le spese di fr. 10.-, da
anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, sono poste a carico di _____________.
Non si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Riva San Vitale
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster