AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1998.72
Data decisione, Autorità:
05.10.1998, CCC
Incarto n.
16.98.00072
Lugano
5 ottobre 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 29 maggio 1998 presentato da
(patr. dallo
studio ____________)
contro
la
sentenza 11 maggio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di
Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 1° aprile 1998 da
(patr. dallo
studio legale _____________)
con la
quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’982.- oltre accessori nonché
il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE
no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti,
considerato che
con il presente tempestivo gravame -al quale è stato accordato effetto sospensivo-
_____________ è insorta contro la sentenza 11 maggio 1998 con la quale il
Segretario assessore della Pretura di Bellinzona l’ha condannata a pagare alla
ditta _____________ l’importo di fr. 2’982.- a saldo della fattura emessa il 26
settembre 1997 per la fornitura e il montaggio di 4 stenditoi, rigettando nel
contempo l’opposizione interposta al PE sopra menzionato;
che
con osservazioni 6 luglio 1998 la controparte ha postulato la reiezione del
ricorso;
che
con scritto 28 settembre 1998 la ricorrente ha comunicato a questa Camera di
ritirare il ricorso avendo raggiunto con la controparte un accordo
extragiudiziale;
che
così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale per desistenza
della ricorrente (art. 352 cpv. 1 CPC);
che
dovendo considerare la desistente alla stregua di una soccombente (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, n. 10 ad art. 148 CPC), alla stessa devono essere caricate le
spese del presente giudizio;
che
alla controparte non vengono riconosciute ripetibili di questa sede, avendovi
la stessa rinunciato con scritto 25 settembre 1998;
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 29 maggio 1998 di _____________ è stralciato dai ruoli.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, già anticipati dalla ricorrente,
rimangono a suo carico; compensate le ripetibili.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster