AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.71
Data decisione, Autorità: 17.06.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00071
Lugano 17 giugno 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 giugno 1998 presentato da
Contro
la sentenza 30 aprile 1998 del Giudice di pace supplente del circolo di Pregassona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7 maggio 1996 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'000.- oltre accessori nonché il
rigetto dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 7 maggio 1996 la ditta _____________ ha convenuto in giudizio _____________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'000.– a saldo della fattura emessa il 6 ottobre 1993 per la fornitura e la posa di persiane avvolgibili presso la casa di abitazione di quest'ultimo a _____________;
che al contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver onorato con il pagamento concordato a saldo di fr. 5’000.–; nel merito ha contestato di aver conferito l’incarico alla ditta istante e ha opposto in compensazione il danno da lui patito a dipendenza dell’errore da questa commesso nell’indicare al pittore il colore delle persiane, ciò che gli ha cagionato spese supplementari di ritinteggio;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto la pretesa dell’istante respingendo, in quanto non comprovate le contestazioni del convenuto e in particolare il danno da lui opposto in compensazione;
che con il presente tempestivo gravame _____________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;
che per quanto attiene alla pretesa violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (art. 327 lett. e CPC) per il fatto che il primo giudice non gli avrebbe messo a disposizione -prima del contraddittorio- i documenti prodotti dall’istante, occorre innanzi tutto rilevare che dagli atti del processo non vi è traccia di una simile richiesta;
che in ogni caso il diritto di essere sentito della parte è garantito dalla possibilità concessa a quest’ultima di visionare la documentazione prodotta da controparte (ciò che deve poter essere fatto presso la sede della giudicatura medesima oppure mediante ritiro della documentazione), ma non anche a quello di pretenderne l’invio in copia;
che in concreto il ricorrente, che non sembra aver fatto uso della facoltà di visionare prima dell’udienza la documentazione prodotta da controparte, non può prevalersi della violazione del suo diritto di essere sentito che in ogni caso gli è stato garantito durante il contraddittorio in occasione del quale egli ha potuto prendere posizione sulle allegazioni contenute nello scritto 7 maggio 1996 dell’istante;
che tale scritto -prodotto con l’istanza- è un esposto della fattispecie quale motivazione dell’istanza stessa, ossia riproduce le allegazioni dell’istante, ed è l’unico documento prodotto, attinente al merito della vertenza;
che per quanto attiene alla successiva richiesta di invio della documentazione, la stessa è del tutto infondata ritenuto che con la discussione dell’istanza si è conclusa -in difetto di ulteriori prove- l'istruttoria della causa (art. 297 CPC), ragione per la quale nuove allegazioni o contestazioni -relative ai documenti richiesti- sarebbero state comunque improponibili;
che le ulteriori contestazioni, con le quali il ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti circa il mancato conferimento dell’incarico alla ditta istante, costituiscono allegazioni di parte che come tali non bastano ad inficiare il giudizio impugnato;
che al proposito non spettava al giudice assumere prove a dimostrazione del mancato conferimento del mandato all'istante, ma semmai al convenuto provare che l’intervento della ditta istante, che non contesta esserci stato, non gli fosse stato richiesto;
che anche per quanto attiene al danno subito dal convenuto a dipendenza dell’errore commesso dalla ditta istante nell’indicare al pittore il colore delle persiane -circostanza non contestata da quest’ultima- spettava al convenuto provare di aver dovuto pagare due volte questa prestazione del pittore, prova che egli non ha però fornito;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 maggio 1998 di _____________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 60.–
b) spese fr. 40.–
fr. 100.–
sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster