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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.69
Data decisione, Autorità: 21.10.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00069
Lugano 21 ottobre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 18 maggio 1998 presentato da
contro
la sentenza 27 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 agosto 1996 nei confronti di
rappr. dall’_____________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 518.60 oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 318.60,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo, limitatamente al secondo sinistro, il benfondato della trattenuta di una franchigia di fr. 200.- sul danno al bagaglio così come previsto dalle condizioni generali del contratto di assicurazione.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha integralmente accolto l’istanza per quanto attiene alla richiesta di pagamento di fr. 318.60 in relazione al danneggiamento del televisore dell’istante, mentre ha respinto la sua richiesta di pagamento della franchigia di fr. 200.-, trattenuta che il primo giudice ha ritenuto fondata sulla base dell’art. 12 delle condizioni complementari all’assicurazione mobilia domestica _____________.
Con il presente tempestivo ricorso l’avv. _____________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver esteso al danneggiamento del bagaglio la franchigia prevista in caso di furto semplice.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
L’art. 12 delle condizioni complementari (CCA) all’assicurazione mobilia domestica _____________ (doc. N), sull’interpretazione del quale le opinioni delle parti divergono, è del seguente tenore:
“A condizione che il furto semplice al di fuori del domicilio sia assicurato il bagaglio di viaggio è assicurato sino all’importo stabilito in caso di danneggiamento o perdita durante il trasporto effettuato mediante una ditta di trasporti. La franchigia convenuta viene dedotta”.
Da parte sua il contratto assicurativo stipulato dal ricorrente prevede la copertura di diversi tipi di rischio, laddove la franchigia per il furto semplice fuori di casa è espressamente prevista in fr. 200.- (doc. M).
È vero che -in base alla giurisprudenza sorta attorno all’applicazione dell’art. 33 LCA - clausole insolite, ambigue, oscure o che si prestano a una diversa lettura devono essere interpretate a scapito della parte che le ha redatte (DTF 116 II 347 consid. 2b). Tuttavia nel caso concreto non è necessario ricorrere a quella norma specifica poiché la stessa CCA 666, al suo art. 6 relativo alla copertura complementare mobilia domestica _____________, precisa in modo univoco proprio la questione delle franchigie. La norma stabilisce infatti: “La franchigia per danni causati da furto viene richiesta unicamente per danni causati da furto semplice”, ciò che la esclude per sinistri di altra natura, almeno laddove una franchigia non è stata espressa-mente pattuita..
Di fronte al chiaro tenore di questa clausola e alla completezza degli argomenti esposti nell’istanza, il giudice di pace avrebbe dovuto giungere a opposta conclusione, negando alla convenuta il diritto di trattenere una franchigia per il danneg-giamento del bagaglio durante il trasporto, siccome non pattuita contrattualmente (doc. N e O).
Tutti questi elementi di giudizio non permettono quindi un’inter-pretazione diversa da quella proposta dall’istante, salvo cadere nell’arbitrio.
Ne discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia, con il conseguente integrale accoglimento dell’istanza nella misura di fr. 318. 60 oltre interessi del 5% dal 15 gennaio 1996 (doc. F, prima interpellazione agli atti, cfr. art. 102 cpv. 1 CO e Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 2. edizione, n. 5 e 7 ad art. 102 CO), e fr. 200.- oltre interessi del 5 % dal 14 agosto 1996 (data dell’istanza, prima interpellazione agli atti per quest’importo).
Tassa di giustizia e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Le ripetibili dovute all'avv. __________ che ha difeso interessi propri vanno fissate prescindendo dalla TOA.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 18 maggio 1998 dell’avv. _____________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 27 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza _____________ è condannata a pagare all’avv. _____________ l’importo di fr. 318. 60 oltre interessi del 5% dal 15 gennaio 1996, e fr. 200.- oltre interessi del 5 % dal 14 agosto 1996.
II. Le spese e tasse del presente giudizio, per complessivi fr. 80.- già anticipati dal ricorrente, sono poste a carico della controparte con l’obbligo di versare al ricorrente fr. 100.- a valere quale indennità per questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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