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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.68
Data decisione, Autorità: 22.10.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00068
Lugano 22 ottobre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 maggio 1998 presentato da
patr. Dall’avv. _____________
Contro
la sentenza 30 aprile 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 20 agosto 1996 nei confronti di
patr. Dallo studio legale ____________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’707.10 oltre accessori, domanda
respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Una prima fornitura di 4130 sacchetti è avvenuta nel mese di marzo 1995 (doc. C-E) ed è stata regolarmente pagata dalla ditta acquirente. Per contro, tra le parti sono sorte contestazioni in merito a una seconda fornitura di 4018 sacchetti al prezzo di complessivi fr. 4’707.10 che la ditta _____________ sostiene di aver concordato telefonicamente con _____________, ordinazione che quest’ultima contesta invece di aver effettuato.
Stante il diniego di pagamento, _____________ ha convenuto in giudizio _____________ con istanza 20 agosto 1996 chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 4’707.10.
Con il querelato giudizio il primo giudice, considerando che dalle risultanze istruttorie non è emersa la prova dell’effettiva ordinazione da parte della convenuta della merce di cui alla fattura doc. H, ha respinto l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame _____________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per non aver ritenuto provata la propria versione dei fatti, ancorché sostanziata dalle prove documentali e dalla deposizione del teste _____________.
Con osservazioni 6 luglio 1998 la controparte postula la reiezione del ricorso.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in
modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
L’istante procede nella presente azione per ottenere il saldo del prezzo di compravendita di una determinata merce (art. 184 CO). In una simile azione la parte che chiede l’adempimento del contratto sopporta l’onere della prova dell’esistenza e del contenuto del medesimo (II CCA 4 novembre 1992 in re S. SA/T.), ovvero dell’esistenza di consenso sui punti essenziali, che nel caso della compravendita sono il prezzo e l’oggetto della vendita (II CCA 10 febbraio 1994 in re S./I. & Co).
In quest’ottica, spettava quindi all’istante provare di aver concordato con controparte la fornitura dei sacchetti menzionati nella fattura 9 maggio 1995 (doc. H).
Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, una corretta lettura delle risultanze istruttorie permette di avvalorare la tesi di parte istante circa la pattuizione della fornitura controversa.
Dai documenti agli atti si evince che:
il 9 febbraio 1995 la convenuta ha effettuato una prima ordinazione di 5000 sacchetti di dimensioni cm. 36x33x17 al prezzo unitario di fr 1.07 (doc. B);
il 21 marzo 1995 l’istante ha fornito alla convenuta 4130 sacchetti di carta delle dimensioni cm. 25x37x11 (doc. D e E);
questa fornitura, che non risulta essere stata contestata dalla convenuta, è stata regolarmente pagata (doc. E).
Sennonché l'istante sostiene che ordinando la merce pacificamente acquistata e pagata, controparte avrebbe nel contempo modificato la sua comanda del 9 febbraio: non più 5000 pezzi ma solo 4018 e con dimensioni nuove, ossia 36x43x 17, come appare dal confronto dei doc. B e C. Gli stessi, in data 9 maggio 1995 sono stati consegnati alla convenuta (doc. H) con le menzioni: "vostro magazzino" e "pagamento entro il 20.9.1995".
L'apparenza resa dai documenti è confortata dalla testimonianza di _____________, impiegato dell'istante che ha trattato l'affare in prima persona. Egli ricorda in particolare la comanda di due diverse partite di merce e la consegna della seconda di esse (avvenuta il 9 maggio): sostiene di aver fatto firmare il bollettino di consegna ma poi, come d'accordo con la cliente, la merce era stata depositata nei magazzini dell'istante. In seguito alla denuncia del teste per falsa testimonianza il Ministero pubblico ha emesso una decisione di non luogo a procedere. Ciò nonostante il primo giudice ha considerato l'interesse del teste all'esito della causa e ha concluso che la sua deposizione non doveva essere tenuta nel conto auspicato contrapponendosi ed elidendosi con la versione dei fatti offerta dalla convenuta.
Orbene, al di là di qualsiasi problematica processuale in merito alla forza probatoria della cennata testimonianza, sta il fatto che l'apparente, possibile malinteso al momento delle comande, è superato dalla successiva espressione di volontà della ditta convenuta, allorquando, in vista della seconda fornitura (nel mese di maggio 1995) ha inviato a _____________ le sue disposizioni in merito (doc. F). In sostanza essa, alludendo a discussioni intercorse sulla questione dei quantitativi, ammette di aver deciso "di cominciare con i soli sacchetti piccoli", facendo presente -tra l'altro- alla venditrice "che non sapeva dove stipare un quantitativo troppo alto di sacchetti". Concludendo poi: “Quello che le posso proporre, onde evitare spiacevoli inconvenienti per entrambi è di rimandare la consegna a settembre“- (come le avevo già preannunciato verbalmente) con pagamento a 30 e 60 giorni dalla consegna, diversamente la merce non verrà ritirata in assoluto”. In tal modo essa ha esplicitamente confermato l'acquisto della seconda partita di merce, precisando unicamente le condizioni di consegna (per temporanea mancanza di spazio) e quelle di pamento, il cui termine appare prorogato fino al 31 dicembre 1995 (doc. L). Questa dichiarazione della debitrice permette di dissipare i dubbi che potevano inizialmente sussistere tra le parti in merito all’effettiva ordinazione delle merce oggetto della fatturazione litigiosa. Del pari essa permette di prescindere dall’esaminare la contestata deposizione del teste _____________.
Ne discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato con particolare riferimento all’arbitraria valutazione delle prove documentali ad opera del primo giudice, deve essere accolto.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia, con il conseguente integrale accoglimento dell’istanza.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 25 maggio 1998 di _____________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 30 aprile 1998 del Pretore del distretto di Lugano è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza _____________ è condannata a pagare a _____________ l’importo di fr. 4’707.10 oltre interessi del 5% dal 16 gennaio 1996.
Limitatamente a quest’importo è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano.
La tassa di giustizia in fr. 200.- e le spese di fr. 65.- sono poste a carico della convenuta con l’obbligo di rifondere all’istante fr. 600.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di _____________ la quale verserà alla ricorrente fr. 400.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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