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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.67
Data decisione, Autorità: 24.09.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00067
Lugano 24 settembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 maggio 1998 presentato da
(patr. dall’avv. _____________)
Contro
la sentenza 8 maggio 1998 del Giudice di pace del circolo della Riviera nella causa civile inappellabile promossa con istanza 4 marzo 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto l’accertamento del suo diritto di proprietà sulla vettura Chevrolet Camaro Typ LT oggetto del pignoramento no. ________ eseguito dall’UEF di Riviera, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 4 marzo 1998 _____________ ha quindi promosso nei confronti di _____________ un’azione giudiziaria giusta l’art. 107 cpv. 5 LEF rivendicando il suo diritto di proprietà su quest’oggetto. A comprova del suo buon diritto egli ha prodotto il contratto denominato “incarico di vendita” (doc. B) e la licenza di circolazione a lui intestata (doc. C).
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria prevalendosi del suo diritto di ritenzione sulla vettura che si trovava presso la conduttrice.
Con il querelato giudizio il giudice di pace, basandosi sulle prove documentali dalle quali ha dedotto la prova del diritto di proprietà dell’istante sul bene rivendicato, ha accolto l’istanza ordinando lo stralcio dall’inventario della vettura.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo, _____________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per essersi pronunciato sul diritto di proprietà dell’istante sul bene inventariato –di principio non oggetto di controversia– anziché esprimersi sulla prevalenza del diritto di ritenzione.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
L’art. 268 CO concede al locatore di locali commerciali un diritto di ritenzione sui mobili che si trovano nei locali, a garanzia del pagamento della pigione e delle spese accessorie. Questo diritto si estende anche ai beni di proprietà di terzi (Higi, Commentario zurighese, 1995, n. 51 ad art. 268–268b CO; Lachat, Le bail à loyer, 1997, pag. 214 segg. n. 6; SVIT Kommentar, n. 4 segg. ad art 268–268b CO). A tutela del suo diritto di ritenzione il locatore può domandare l’assistenza dell’ufficio di esecuzione (art. 283 cpv. 1 LEF), il quale procederà all’allestimento di un inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione e fisserà al locatore un termine per promuovere l’esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). Le pretese di terzi sui beni oggetto del diritto di ritenzione non ne impediscono l’inventario, ma possono essere oggetto di una procedura di rivendicazione ex art. 106–109 LEF (cfr. Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs–und Konkursrechts, 1997, § 34 n. 27 p. 277). Nell’ambito di questa procedura di rivendicazione, vanno risolte eventuali contestazioni tra locatore e terzo rivendicante (DTF 104 III 27, 96 III 69 consid. 1).
Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, in questa procedura non basta che il terzo provi che il bene inventariato gli appartiene, ma deve altresì provare che questo suo diritto di proprietà prevale su quello di ritenzione del locatore.
Secondo l’art. 268a cpv. 1 CO questa circostanza si verifica nel caso in cui il terzo riesce a provare che il locatore sapeva o doveva sapere che l’oggetto conteso non apparteneva al conduttore.
È infatti al terzo che compete l’onere della prova su questa circostanza specifica, poiché la buona fede del locatore è presunta (Higi, op.cit., n. 52 segg. ad art. 268–268b; SVIT, op.cit., n. 8 ad art. 268–268b CO).
Nel caso di specie, poiché l’istante si è limitato a contestare in modo generico il diritto di ritenzione della convenuta senza minimamente indicarne i motivi, –in particolare per quanto riguarda la buona fede della locatrice in rapporto all’attività della conduttrice, rimasta inespressa nella controversia– è il diritto di ritenzione del locatore che prevale sul suo diritto di proprietà sulla vettura Chevrolet Camaro, inventariata presso la conduttrice _____________, ancorché in sé pacifico.
Ne discende che il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento alla manifesta, erronea applicazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice, deve essere accolto.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera decide il merito della controversia.
Per la prima sede alla convenuta non viene riconosciuta nessuna indennità per ripetibili, siccome non richiesta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 19 maggio 1998 di _____________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 8 maggio 1998 del Giudice di pace del circolo di Riviera è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
Non si prelevano tasse di giustizia. Le spese, totale fr. 20.–,
sono poste a carico dell’istante.
II. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 150.– già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico di _____________ il quale verserà alla ricorrente fr. 200.– a titolo di ripetibili per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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