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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.65
Data decisione, Autorità: 09.10.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00065
Lugano 9 ottobre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 maggio 1998 presentato da
Contro
la sentenza 4 maggio 1998 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 4 marzo 1998 da
(rappr._________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’391.90 netti oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
ha lavorato alle dipendenze della ditta _____________ sino al 31 luglio 1997, data per la quale ha notificato la disdetta del rapporto di lavoro (doc. B).
Con istanza 4 marzo 1998 egli ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’391.90 netti oltre accessori corrispondenti alla tredicesima di sua spettanza per il 1996.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di dover trattenere sull’importo rivendicato la somma di fr. 907.50 pari alla penalità dovuta dal lavoratore per disdetta intempestiva del contratto, disdetta ricevuta solo nel mese di giugno 1997 e quindi effettiva solo per la fine del mese di agosto e non per fine luglio come da questi preteso.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo in sostanza pretestuosa, ancorché di principio fondata, la contestazione della datrice di lavoro in merito alla tardività della notifica della disdetta del rapporto di lavoro, disdetta che ella ha di fatto accettato.
Con il presente tempestivo ricorso _____________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver deciso secondo il suo libero convincimento anziché basarsi sulle norme di legge relative alla tardività della disdetta.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente la conclusione del primo giudice, che ha ritenuto valida la disdetta del contratto per la fine di luglio 1997 con il conseguente obbligo per quest’ultima di versare al dipendente l’intero ammontare della tredicesima senza poter operare la pretesa trattenuta, non è arbitraria.
Non è contestato che la disdetta 30 maggio 1997 è giunta alla datrice di lavoro solo agli inizi del mese di giugno 1997: essa sarebbe perciò effettiva solo per la fine del mese di agosto 1997, poichè la disdetta può essere data per la fine di un mese con preavviso di due mesi (art. 335c cpv. 1 in fine CO), tenuto conto del fatto che essa esplica i suoi effetti non al momento del suo invio, ma della ricezione da parte del destinatario. Tuttavia la convenuta ha di fatto accettato di porre fine al contratto per la data proposta dal lavoratore, ovvero per il 31 luglio 1997 (Brühwiler, Kommentar zum Einzel-arbeitsvertrag, 2. ed., 1996, n. 4b ad art. 335 CO; Duc/Subilia, Commentaire du contrat individuel de travail, 1998, n. 8 ad art. 335 CO). Simile accordo della convenuta può infatti essere dedotto: dal fatto per quest’ultima di non aver reagito al ricevimento della disdetta 30 maggio 1997, non contestandola e – soprattutto – neppure pretendendo dal lavoratore la ripresa del lavoro dopo il 31 luglio 1997, nonché dalle indicazioni dalla stessa fornite nel formulario destinato all’ufficio degli stranieri, nel quale ha indicato il 31 luglio 1997 quale termine di conclusione del rapporto di lavoro (doc. C) (cfr. anche JAR 1984, 168).
Nulla giova alla tesi di parte convenuta il suo scritto 14 ottobre 1997 (doc. E), ritenuto che l’opposizione nello stesso contenuta è manifestamente tardiva.
Ne discende che il giudizio impugnato, nel quale non è ravvisabile nessun titolo di cassazione, deve essere confermato.
Alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 11 maggio 1998 di _____________ è respinto.
Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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