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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.62
Data decisione, Autorità: 21.09.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00062
Lugano 21 settembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 maggio 1998 presentato da
(patr. dall’avv. _____________)
Contro
la sentenza 22 aprile 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 5 gennaio 1998 da
patr. dall’avv.
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’564.90 oltre accessori, domanda accolta dal primo giudice per fr. 6’564.90 oltre interessi,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
1 Il 4 luglio 1997 si è verificato in territorio di __________ un incidente della circolazione che ha coinvolto una vettura di proprietà della società _____________, alla cui guida si trovava l’avv. _____________, e una vettura con targhe straniere guidata da _____________ e assicurata per la RC presso la compagnia _____________.
Essendo pacifica la responsabilità del conducente _____________, con istanza 5 gennaio 1998 _____________ ha convenuto in giudizio _____________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7’564.90 oltre accessori a saldo del danno complessivo subito a seguito della collisione, e così composto: fr. 2’550.- per il danno totale al veicolo, fr. 3’240.- per il noleggio di un veicolo sostitutivo, fr. 60.- per spese di annullamento delle targhe, fr. 714.90 per spese di traino, deposito e demolizione del veicolo, fr. 600.- per spese preprocessuali e fr. 400.- per inconvenienti vari.
Su quest’importo la convenuta ha riconosciuto unicamente fr. 3’024.90 mentre ha contestato la richiesta di pagamento di fr. 3’240.- per le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo non avendo l’istante provato la necessità di tale spesa peraltro basata su un contratto di locazione nullo siccome concluso tra due società, l’istante e la _____________, di cui l’avv. _____________ è amministratore unico. Pure contestata è la richiesta di pagamento delle spese di deposito (fr. 300.-) per il periodo dal 4 al 28 luglio 1997, ritenuto che già il 15 luglio 1997 era noto alle parti trattarsi di danno totale per cui da quel momento il veicolo poteva essere distrutto. La convenuta contesta inoltre la richiesta di pagamento di fr. 600.- per spese preprocessuali e fr. 400.- per altri inconvenienti, non avendo l’istante comprovato dette poste di danno.
Per quanto attiene alle poste di danno controverse, il primo giudice ha riconosciuto all’istante l’importo di fr. 3’240.- per spese di noleggio di un veicolo sostitutivo ritenuto che dalle risultanze istruttorie, in particolare dall’interrogatorio formale dell’avv. _____________, è emerso che alle dipendenze della ditta istante non lavora solo quest’ultimo ma altre due persone. Il primo giudice ha inoltre respinto in quanto infondata la contestazione della convenuta in merito alla nullità del contratto di locazione, contratto che il giudice ha ritenuto valido non potendosi concludere a una collisione di interessi tra le due società che lo hanno sottoscritto, entrambe rappresentate dalla stessa persona. Da ultimo il primo giudice ha accolto la richiesta di pagamento di fr. 300.- per spese di deposito del veicolo, facendo propria la tesi dell’istante secondo la quale sino al 25 luglio 1997 non le era nota l’entità del danno, rispettivamente la possibilità di procedere all’eliminazione della vettura.
La ricorrente rimprovera innanzi tutto al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato le norme di procedura, in particolare per essersi basato sulle risultanze dell’interrogatorio formale dell’avv. _____________ per stabilire la necessità della locazione di un veicolo sostitutivo, interrogatorio che a mente della ricorrente non può essere considerato se nella misura in cui l’interessato ha fornito indicazioni non richieste. L’insorgente lamenta inoltre la violazione del diritto sostanziale da parte del primo giudice per aver concluso alla validità del contratto di locazione ancorché sottoscritto da persona che funge da amministratore unico delle due società che sono parte al contratto.
Con osservazioni 10 giugno 1996 la controparte postula la reiezione del gravame chiedendo che ne venga accertata la temerarietà.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Controverso è unicamente il riconoscimento all’istante dell’importo di fr. 3’240.- per il noleggio di un veicolo sostitutivo per la durata di 27 giorni (doc. G).
La conclusione del primo giudice secondo la quale la richiesta di pagamento di questa somma sarebbe giustificata alla luce delle risultanze istruttorie, in particolare del verbale di interrogatorio formale dell’avv. _____________ che ha confermato di non essere l’unico dipendente dell’istante presso la quale lavorano altre persone che necessitano del veicolo controverso, non è arbitraria.
Per quanto attiene alla validità del contratto di locazione concluso dalla ditta _____________ con la _____________ -delle quali è amministratore unico lo stesso avv. _____________- di principio la doppia rappresentanza non è ammessa, salvo il caso in cui
si possa escludere un conflitto di interessi tra le due parti rappresentate e che non vi sia motivo di ritenere che il rappresentate abbia favorito una parte a discapito dell’altra (DTF 93 II p. 481;106 Ib p. 148; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I, ed. 6 n. 1438 segg.; Watter in Comm. di Basilea, 1996, art. 33, n. 19). Poiché nel caso di specie non vi è nessun indizio in tal senso, il contratto di locazione non può essere considerato nullo.
Altra questione avrebbe potuto essere la forza probante di un simile documento: controparte non ha tuttavia proposto elementi istruttori idonei per mettere in dubbio il nolo delle vettura sostitutiva e la sua necessità.
Per quanto concerne l’interrogatorio formale dell’avv. _____________, amministratore unico dell’istante, pur considerando l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 86 LCS, resta il fatto che la prova come tale avrebbe dovuto essere assunta in conformità con le regola della procedura (Bussy/Rusconi, Comm. alla LCS, ed. 2, art. 86, n. 2.2 e 2.3). Se ne deduce che vanno considerati provati i fatti riferiti nelle risposte corrispondenti alle domande ammesse per l’interrogatorio ai sensi dell’art. 275 cpv. 1 CPC. Per contro ciò che la parte interrogata riferisce in esubero rispetto a quei limiti non può che essere considerato alla stregua di allegazioni della parte stessa.
Sennonché, l’avv. _____________ non ha portato elementi nuovi nelle allegazioni di _____________. Egli ha precisato che l’attività della società viene svolta per lo più da altre persone, ma l’istante già aveva sostenuto di esplicare attività immobiliare e quindi di necessitare del veicolo per tale sua attività. Questione che controparte ha sì contestato, ma esprimendo nel contempo la supposizione che il veicolo noleggiato servisse “per l’attività immobiliare svolta dal suo amministratore unico”; ciò che è tutt’altra cosa (contraria al fatto -accertato- che l’avv. _____________ è dipendente a tempo pieno della __________) e che, comunque, essa non ha tentato di chiarire né nell’ambito dell’interrogatorio formale, né per mezzo di altre prove.
Di fronte a queste risultanze non si può rimproverare all’istante di non aver fatto fronte al suo onere probatorio sulla posta di credito contestata.
Il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto, mentre non può essere accolta la richiesta formulata da controparte di dichiarare temerario il ricorso, non essendo ravvisabile nell’impugnazione un agire manifestamente ingiusto ai sensi dell’art. 152 CPC.
Tassa, spese di giustizia e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 maggio 1998 di _____________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
fr. 250.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla resistente fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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