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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.58
Data decisione, Autorità: 15.05.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00058
Lugano 15 maggio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 aprile 1998 presentato da
(rapp. dall’amm.
Contro
la sentenza 22 aprile 1998 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia nella causa civile inappellabile promossa con istanza 19 novembre 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’024.15 oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 19 novembre 1997 _____________ ha convenuto in giudizio _____________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’024.15 oltre accessori a saldo della fattura emessa il 1° luglio 1997;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto il credito sottoposto a giudizio, rimasto incontestato dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame _____________ è insorta contro la sentenza postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC: la ricorrente rimprovera in particolare al primo giudice di aver violato norme di procedura per aver prolato il proprio giudizio senza procedere alla convocazione delle parti a una seconda udienza, ciò che costituirebbe nel contempo violazione del suo diritto di essere sentita;
che contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, il fatto per il primo giudice di aver proceduto all’emanazione della sentenza dopo aver indetto una sola udienza, ossia quella del 20 aprile 1998 alla quale la convenuta non ha presenziato, non può essere in alcun modo censurato;
che diversamente da quanto stabilito dall’abrogato art. 295 cpv. 1 vCPC che prevedeva la citazione delle parti a una seconda udienza in caso di assenza di una di esse alla prima, secondo l’art. 295 CPC -entrato in vigore il 1° marzo 1995- se le parti, o una di esse, non compaiono all’unica udienza prevista, il giudice procede nella lite giudicando in base all’istanza e alle prove addotte;
che quindi, poiché nella fattispecie il giudice di pace si è conformato a questo disposto, il ricorso, tutto incentrato sulla violazione di una norma non più in vigore, dovrebbe essere respinto;
che tuttavia questo giudice, in virtù dell’art. 142 cpv. 2 CPC, è tenuto a rilevare d’ufficio la nullità di un atto;
che questa circostanza è data nel caso concreto poiché la sentenza del giudice di pace è del tutto carente di motivazione (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC);
che la motivazione di una pronuncia è sufficiente quando permette di dedurre per quale ragione il giudice si è determinato in un certo modo, rispettivamente offrendo alle parti la possibilità di impugnazione relativa al merito della causa, non bastando al proposito il rinvio alla documentazione prodotta (Cocchi/ Trezzini, CPC, art 285, n. 1 , 2, 9, 12 e 16);
che nel caso concreto, il giudice di pace non solo non offre queste indicazioni, ma sembra accogliere l’istanza solo a dipendenza della contumacia della convenuta;
che, per contro, anche di fronte a un convenuto assente dalla causa, il giudice non può esimersi dall’esame del merito, giustificando la propria decisione in base alle prove assunte;
che simile modo di procedere permette anche alla parte preclusa di impugnare la sentenza per quanto riguarda il merito della causa (Cocchi/ Trezzini, CPC, art. 169, n. 5);
che, stando le cose nel modo descritto, la sentenza del giudice di pace dev’essere annullata, l’incarto ritornato al medesimo perché proceda non già a riconvocare le parti, ma semplice-mente a giudicare nuovamente in base alla documentazione a sua disposizione;
che , rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità alla ricorrente le cui censure non avrebbero comunque trovato accoglimento;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. La sentenza 22 aprile 1998 del Giudice di pace supplente del circolo di Vezia è nulla.
Di conseguenza gli atti sono ritornati al giudice di pace per nuovo giudizio.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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