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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.54
Data decisione, Autorità: 23.09.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00054
Lugano 23 settembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 aprile 1998 presentato da
contro
la sentenza 6 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa civile inappellabile promossa con istanza 14 febbraio 1998 nei confronti di
rappr. da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’356.65 oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 14 febbraio 1998 __________ ha convenuto in giudizio la Comunione dei comproprietari del __________ Centro al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’356.65 corrispondenti ai danni subiti a seguito delle forti precipitazioni verificatesi tra il 10 e il 15 settembre 1995 nello stabile nel quale egli occupava dei locali in virtù di un diritto di abitazione concessogli dall’allora proprietaria _________, allagamento che sarebbe da ricondurre a un difetto di manutenzione dei pozzi luce dell’immobile;
che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la competenza del giudice adito nonché la legittimazione attiva dell’istante, non essendo quest’ultimo comproprietario delle quote di PPP che occupa invece in virtù di un contratto di locazione concluso con l’attuale proprietaria, __________ Compagnia di assicurazioni sulla vita;
che con il querelato giudizio il primo giudice, respinta in quanto infondata l’eccezione di incompetenza sollevata dalla convenuta, ha respinto l’istanza a motivo dell’intervenuta prescrizione del credito dell’istante;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;
che il ricorrente rimprovera innanzi tutto al primo giudice di aver esaminato l’eccezione di prescrizione del suo credito sebbene la convenuta non l’abbia sollevata;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che in effetti l’eccezione di prescrizione non può essere esaminata d’ufficio dal giudice ma deve essere sollevata dalla parte che se ne prevale (art. 142 CO);
che quindi il giudizio dedotto in cassazione, frutto di un’erronea applicazione del diritto sostanziale, deve essere annullato e gli atti rinviati al primo giudice affinchè abbia a pronunciarsi sul merito della pretesa di risarcimento danni fatta valere dall’istante;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere accolto, mentre il rinvio al primo giudice è imposto dalla decisione del giudice di pace –in chiusura del contraddittorio dell’11 marzo 1998– di voler evadere preliminarmente solo le questioni d’ordine (eccezioni processuali), ossia riservandosi esplicitamente l’eventuale decisione di merito che nemmeno risulta sia stato discusso in quella sede;
che nella stessa occasione il giudice di pace verificherà l’autoriz-zazione a stare in lite in favore dell’amministrazione della comunione dei comproprietari (art. 712 t CC) che è presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC);
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio mentre le ripetibili sono a carico dello Stato dal momento che il ricorso, accolto, è la conseguenza di un’errata applicazione del diritto ad opera del giudice di prima istanza, mentre la controparte non può essere considerata soccombente non avendo nemmeno contribuito a provocare la decisione impugnata (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 3).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 23 aprile 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 6 aprile 1998 del Giudice di pace del circolo della Magliasina è annullata e gli atti sono rinviati al primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
II. Non si prelevano tasse e spese di giustizia.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà al ricorrente un’indennità di fr. 50.- per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Magliasina.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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