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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.51
Data decisione, Autorità: 20.04.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00051
Lugano 20 aprile 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 aprile 1998 presentato da
patr. dall’avv.
Contro
la sentenza 31 marzo 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura speciale in materia di contratto di locazione promossa con istanza 25 marzo 1997 da
rappr.
con la quale l’istante ha chiesto la liberazione a suo favore del deposito di garanzia di fr. 1’440.– depositato a garanzia del contratto di locazione sottoscritto con la convenuta, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che il 16 maggio 1995 __________ ha sottoscritto con la __________ un contratto di locazione avente per oggetto un appartamento di proprietà di quest’ultima che si è conclusa il 31 gennaio 1996;
che con istanza 25 marzo 1998 __________ ha adito il Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città chiedendo che venisse liberato a suo favore il deposito di garanzia di fr.1’440.–;
che il pretore, preso atto che la locataria aveva già inoltrato il 5 marzo 1998 una domanda volta ad ottenere la condanna di _________ al pagamento di fr. 16’171.10 a titolo di risarcimento danni (pigione da febbraio a settembre 1996, conguaglio spese accessorie per il 1995, spese di inserzione per la ricerca di un nuovo inquilino e costi di ripristino dell’ente locato) oltre alla liberazione a suo favore del deposito di garanzia, ha congiunto per l’istruttoria le due cause siccome riferite allo stesso rapporto giuridico;
che anziché evadere le due istanze 5 e 25 marzo 1998 con un unico giudizio, il pretore ha ritenuto giustificato disgiungere nuovamente le procedure emanando due sentenze separate;
che lo stesso giudice non ha poi tenuto conto (ovvero non ha dimostrato il senso) di tale suo procedere poiché ha bensì emesso due giudizi separati, ma invece di adattarne i rispettivi dispositivi alle diverse domande di causa ha pronunciato in entrambi i giudizi le stesse identiche cose;
che simile manifesto errore (ancorché non rilevato dalla ricorrente) dev’essere corretto in questa sede, facendo in modo che la vertenza venga giudicata in seconda istanza da un’unica autorità e che i diritti della ricorrente non vengano lesi o limitati;
che con ricorso per cassazione 10 aprile __________ è insorta contro la sentenza 31 marzo 1998 (inc. n. DI 97.81) postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;
che con parallelo atto di appello 10 aprile 1998 __________ ha chiesto la riforma della sentenza 30 marzo 1998 (inc. n. DI 97.51) con conseguente integrale accoglimento delle sue pretese creditorie;
che trattandosi di due rimedi giuridici proposti contro la stessa sentenza, ancorché pronunciata in date diverse, il ricorso per cassazione viene dichiarato privo d’oggetto nel senso che lo stesso viene integrato nell’atto di appello la cui disamina –oltre tutto– riserva all’appellante diritti più ampi rispetto alla cassazione;
che la richiesta di anticipo per il ricorso per cassazione deve pure essere annullata;
Per i quali motivi,
pronuncia: 1. La sentenza 31 marzo 1998 del Pretore della Giurisdizione di Locarno-Città (inc.n. DI 97.81) è nulla.
Di conseguenza il ricorso per cassazione 10 aprile 1998 di __________ è dichiarato privo d’oggetto.
Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città e alla seconda Camera civile del Tribunale di appello unitamente al ricorso per cassazione e relativo incarto.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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