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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.50
Data decisione, Autorità: 07.09.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00050
Lugano 7 settembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 aprile 1998 presentato da
contro
la sentenza 24 marzo 1988 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 2 settembre 1997 da
rappr. da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 826.40 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice limitatamente a fr. 326.40 oltre accessori,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 2 settembre 1997 la _________ ha convenuto in giudizio il suo ex dipendente __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 826.40 corrispondenti ai danni dalla stessa subiti a dipendenza di un incidente della circolazione cagionato dal lavoratore nell’ambito dello svolgimento della sua attività, danni dai quali ha preventivamente dedotto il saldo delle spettanze salariali riconosciuto al dipendente;
che il convenuto si è opposto alla pretese avversaria opponendovi in compensazione un proprio credito di fr. 8’930.– corrispondente al saldo delle proprie pretese salariali per giorni di libero non goduti e per trattenute indebitamente effettuate dalla datrice di lavoro sui salari di sua spettanza;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulla clausola n. 7.2 dell’art. 6 del contratto di lavoro che vincola le parti, ha riconosciuto alla datrice di lavoro l’importo di fr. 1’000.– anziché i richiesti fr. 1’500.– a titolo di risarcimento danni, ragione per la quale, deducendo fr. 673.60 per le pretese salariali del dipendente, ha accolto l'istanza limitatamente a fr. 326.40;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al giudice di pace di non essersi espresso sull’eccezione di compensazione da lui sollevata;
che con scritto 20 maggio 1988 la controparte postula la reiezione del gravame;
che il titolo di cassazione sotto il quale deve essere sussunta la censura ricorsuale è quello di cui all’art. 327 lett. e CPC che garantisce alle parti il diritto di essere sentite, diritto che contempla tra l’altro anche l’obbligo per il giudice di chiarire ogni contestazione delle parti (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 17, art. 327);
che nel caso concreto, il giudice di pace non si è espresso sull'eccezione di compensazione regolarmente formulata ("per quanto occorre") dal convenuto nel suo riassunto responsivo prodotto in sede di contraddittorio e cui non si può ritenere abbia rinunciato in base al verbale di seconda udienza;
che, al proposito, va osservato come tale secondo verbale rappresenti la continuazione del verbale precedente ("Si riprende il verbale della seduta del 29 settembre 1997"), né il suo contenuto appare approvato dalle parti siccome non ne reca (irregolarmente) le firme;
che il giudice di pace non ha affrontato del tutto l'eccezione di compensazione come se la stessa non fosse stata sollevata: non ne dà ragione nella sentenza, né esprime una valutazione della copiosa documentazione prodotta dal convenuto: così facendo egli ha reso un giudizio suscettibile di essere annullato per non aver chiarito i termini della lite relativamente al credito posto in compensazione; non solo, ma ha prolato un giudizio nullo poiché non indica i motivi di fatto e di diritto per i quali ha in sostanza respinto l'eccezione in esame (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC);
che l'indagine necessaria per stabilire i fatti, rispettivamente per interpretare la documentazione prodotta spetta al primo giudice, trattandosi di una vertenza dipendente da contratto di lavoro (art. 417 lett. c CPC);
che a prescindere dall’esito del ricorso la sentenza del giudice di pace avrebbe dovuto essere cassata almeno per quanto riguarda il dispositivo no. 3 con il quale il primo giudice ha posto a carico delle parti il pagamento di tasse e spese di giustizia, in evidente contrasto con l'art. 417 lett . e CPC;
che, per i motivi indicati, il ricorso dev'essere accolto, con il carico di ripetibili alla parte resistente, e l'incarto ritornato al giudice di pace per nuovo giudizio;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 10 aprile 1998 di __________ è accolto.
II. La sentenza 24 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Taverne è nulla.
§. L'incarto è ritornato al giudice di pace.
III. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Lo Stato del Canton Ticino verserà al ricorrente la somma di fr. 80.– a titolo di indennità di questa sede.
IV. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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