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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.49
Data decisione, Autorità: 20.07.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00049
Lugano 20 luglio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 10 aprile 1998 presentato da
patr. dall’avv.
contro
la sentenza 31 marzo 1998 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 25 agosto 1997 da
patr. dall’avv.
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’403.- nonché il rigetto dell’opposi-zione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domande ridotte a fr. 2’090.- e così accolte dal primo giudice;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
__________ è stato assunto alle dipendenze di __________ in qualità di cuoco presso il __________ dal 22 aprile 1997, con un periodo di prova di un mese e uno stipendio netto di fr. 3’700.- mensili. Il rapporto di lavoro di è concluso il 1° giugno 1997 a seguito del licenziamento notificato dalla datrice di lavoro. Avendo percepito il salario solo sino al 21 maggio 1997, __________ ha chiesto alla datrice di lavoro il pagamento della differenza sino alla scadenza del contratto, ossia sino al 31 luglio 1997, e meglio: fr. 8’510.- dedotto quanto percepito dalla cassa disoccupazione e da un altro datore di lavoro, per un saldo a suo favore di fr. 2’090.- lordi comprensivi dell’assegno famigliare di sua spettanza per il mese di maggio 1997.
Stante il diniego di pagamento di __________, con istanza 25 agosto 1997 __________ ha promosso nei suoi confronti un’azione giudiziaria. La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver licenziato il dipendente durante il periodo di prova, e più precisamente tra il 19 e il 20 maggio 1997, e quindi di averlo regolarmente pagato sino alla scadenza del contratto.
Con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto che la disdetta del contratto sarebbe stata notificata il 1° giugno 1997 come sostenuto dal lavoratore e non in data antecedente come preteso dalla convenuta che non ha provato la propria allegazione, ha accolto l’istanza ponendo a carico di quest'ultima il pagamento di fr. 2’090.-, importo rimasto incontestato.
Con osservazioni 17 aprile 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente la conclusione del primo giudice, che ha ritenuto che il contratto di lavoro è stato disdetto il 1° giugno 1997 -quindi dopo il periodo di prova- non è arbitraria.
Gli estremi del rimedio di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC sono dati unicamente contro la sentenza che contiene una valutazione delle prove insostenibile e sconfessata dalle stesse risultanze istruttorie, mentre non è arbitraria una decisione che trova riscontro anche solo in determinate prove (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 4, 24 e 26). In quest’ottica il giudice che si trova confrontato a versioni tra loro discordanti, è libero di stabilire a quale debba essere riconosciuta maggiore credibilità, e ciò in virtù del principio del libero apprezzamento delle prove di cui egli gode in virtù dell’art. 90 CPC.
In concreto, il fatto per il pretore di aver ritenuto provata la disdetta del contratto per il 1°giugno 1997 non può essere censurato poiché quest’allegazione del lavoratore trova il giusto riscontro nelle risultanze istruttorie, e meglio nella domanda di indennità di disoccupazione (doc. G inc.n. 225/97), percepita dal 2 giugno 1997 (doc. H inc.n. 225/97) e nei vari scritti dell’istante (doc. M, N e O inc.n. 225/97) nei quali egli indica sempre il 1° giugno 1997 quale data del suo licenziamento.
La diversa opinione della ricorrente, che fissa al 18 maggio 1997 la data di notifica del licenziamento, non ha per conto trovato riscontro nelle emergenze processuali. Le stesse hanno al contrario evidenziato la debolezza della sua tesi difensiva che in merito alla data del licenziamento ha fornito indicazioni discordanti: vedasi al proposito l’incongruenza tra la dichiarazione scritta del teste Scandolara -che situa tra il 19 e il 20 maggio 1997 tale data (doc. 1)- e la sua audizione testimoniale in occasione della quale sostiene di aver notificato la disdetta ”una domenica sera, nella seconda metà del mese di giugno 1997”, senza escludere che la disdetta possa essere stata comunicata in maggio o anche il 1°giugno 1997 (cfr. verbale 25 marzo 1998). La stessa convenuta in sede di dibattimento finale modifica nuovamente la sua versione dei fatti indicando nel 18 maggio 1997 (domenica precedente il 24 maggio) la data del licenziamento.
Alla luce di quanto sopra esposto la decisione pretorile, che ha fatto propria la tesi di parte istante fissando la fine del contratto al 31 luglio 1997, non può essere censurata avendo il primo giudice agito entro i limiti del potere di apprezzamento delle prove che gli compete giusta l’art. 90 CPC.
Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 10 aprile 1998 di __________ è respinto.
verserà a __________ l’importo di fr. 250.- a titolo ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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