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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.48
Data decisione, Autorità: 29.07.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00048
Lugano 29 luglio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 aprile 1998 presentato da
rappr. dal
contro
la sentenza 24 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 27 novembre 1997 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 500.–, domanda ridotta a fr. 250.– e
respinta dal primo giudice;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo il suo buon diritto alla trattenuta controversa effettuata sullo stipendio dell’istante e di un’altra sua dipendente __________pure addetta alle operazioni di cassa.
Con il querelato giudizio il primo giudice, richiamandosi all’art. 321e CO, ha respinto l’istanza ritenendo giustificata la trattenuta effettuata dalla datrice di lavoro.
Con il presente tempestivo ricorso __________è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver fondato il giudizio unicamente sul proprio convincimento senza però sostanziarlo, in particolare senza indicare i motivi per i quali ha ritenuto applicabile l’art. 321e CO.
Con osservazioni 17 aprile 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
Parimenti deve essere estromesso dall’incarto lo scritto 22 aprile 1998 della ricorrente e la lettera allo stesso allegata, non prevedendo il CPC la possibilità di formulare delle controsservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
La responsabilità del lavoratore è subordinata a quattro condizioni: il danno, una violazione contrattuale, una relazione di causalità e la colpa del lavoratore (Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 1992, n. 4 ad art. 321e CO). Secondo il principio generale di cui all’art. 8 CC, il datore di lavoro deve provare, oltre all’esistenza e la consistenza del danno, che questo è stato cagionato da una violazione da parte del lavoratore dei propri obblighi contrattuali, mentre spetta a quest’ultimo provare di non avere nessuna colpa (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. III ad art. 321e CO).
In concreto, manca qualsiasi prova circa una violazione di obblighi contrattuali da parte della dipendente, in particolare la convenuta non ha provato, e tantomeno ha sostenuto, che l’ammanco di cassa sarebbe da addebitare a negligenza o errore dell’istante.
Così stando le cose, non avendo la convenuta fornito elementi atti a giustificare la trattenuta effettuata sul salario di spettanza della lavoratrice, la diversa conclusione del primo giudice deve essere cassata siccome arbitraria.
A titolo abbondanziale si osserva che la sentenza dedotta in cassazione, oltre ad essere frutto di un’errata applicazione dell’art. 321e CO da parte del primo giudice, è pure carente dal punto di vista formale non avendo il giudice indicato i motivi di fatto e di diritto sui quali ha basato il proprio convincimento (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC), ciò che di per sé avrebbe potuto comportare la nullità della pronuncia. In particolare non è una motivazione l’affermazione del giudice di essere “giunto al convincimento che nel caso in questione esistano gli estremi per l’applicazione” di una norma di legge.
– che l’istante non ha chiesto interessi di mora sul capitale che non le possono quindi essere riconosciuti;
– che, trattandosi di una vertenza dipendente da un rapporto di lavoro, alle parti non possono essere caricate spese né tassa di giustizia (art. 417 lett. e CPC).
Le indennità ripetibili (per entrambe le sedi) sono riconosciute e attribuite alla parte vincente (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 3 aprile 1998 di __________è accolto.
Di conseguenza la sentenza 24 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di __________è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di __________ è condannata a pagare a __________l’importo di fr. 250.–.
__________verserà all’istante un’indennità di fr. 60.–.
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
__________verserà alla ricorrente un’indennità di fr. 60.– per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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