AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.43
Data decisione, Autorità: 29.07.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00043
Lugano 29 luglio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 marzo 1998 presentato da
Contro
la sentenza 18 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Taverne nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 10 febbraio 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 10 febbraio 1998 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 800.– a saldo della fattura 30 luglio 1996 emessa per la fornitura di merce a quest’ultimo (doc. C);
che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto due bollettini di consegna merce asseritamente sottoscritti dal convenuto (doc. A e B);
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo di rigetto provvisorio dell’oppo-sizione, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame -presentato quale “opposizione”- __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito nonostante egli non abbia sottoscritto i bollettini di consegna sui quali l’istante basa la propria domanda;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il proprio ricorso, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che, se nel caso in esame è vero che l’escusso non ha proposto nessuna eccezione per essere stato assente dal contraddittorio, va precisato che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice deve accertare d’ufficio ed in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza con il creditore, il debitore e il credito risultanti dai documenti prodotti (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; Panchau/Caprez, op. cit., § 20);
che contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dagli atti processuali non risulta nessun documento dal quale si possa dedurre con sufficiente chiarezza l’impegno di __________ di pagare alla ditta __________ l’importo posto in esecuzione;
che a tal fine non possono giovare i due bollettini di consegna doc. A e B, non potendosi concludere che la firma apposta sugli stessi sia quella dell’escusso, conclusione che al contrario sembra doversi escludere da un raffronto anche superficiale tra questi due documenti e le lettere 24 febbraio 1997 (doc. E) e 15 maggio 1997 (doc. G) firmate dal ricorrente;
che alla luce di quanto sopra esposto il giudizio impugnato, che ha concluso all’esistenza di un valido riconoscimento di debito nei confronti del convenuto, deve essere annullato essendo il frutto di una valutazione manifestamente discorde dagli atti di causa;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spesa l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 marzo 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 marzo 1998 del Giudice di pace del circolo di Taverne è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia e le spese di questa sede per un totale di fr. 70.–, da anticipare dalla parte istante, rimangono a suo carico.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.– sono poste a carico di __________ la quale rifonderà al ricorrente un’indennità di fr. 60.– per questa sede.
III. Intimazione a:
__________.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster