AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2011.36
Data decisione, Autorità: 28.10.2011, CCC
Titolo: Contratto d'appalto - legittimazione alla rappresentanza processuale - eccezione di cosa giudicata - rettifica sentenza - errore nell'indicazione della parte
Incarto n. 16.2011.36
Lugano 28 ottobre 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Epiney-Colombo e Fiscalini
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione 20 dicembre 2010 presentato da
RI 1 (rappresentato da RA 1)
contro la sentenza emessa il 10 dicembre 2010 dal Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco, nella causa n. 23/2010/O (contratto d'appalto) promossa con istanza 30 aprile 2010 nei confronti di
CO 1;
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: che nel mese di aprile 2009 CO 1 si è rivolto a RI 1, titolare della ditta individuale __________ __________ __________ di __________, per un controllo visivo sulla base del quale ha richiesto un paio di occhiali con lenti progressive fotocromatiche;
che il 10 luglio 2009 lo studio ottico ha fatturato a CO 1 le proprie prestazioni per complessivi fr. 1002.–;
che visto il mancato pagamento della fattura in questione RI 1 ha fatto notificare a CO 1 il precetto esecutivo n. __________ dell'UEF di Bellinzona, al quale l'escusso ha interposto opposizione;
che in esito a un'istanza del 25 agosto 2009 di RI 1, con la sentenza 21 ottobre 2009 il Giudice di pace supplente del circolo di Giubiasco ha condannato Gi__________ __________ al pagamento di fr. 1002.– oltre accessori e ha rigettato l'opposizione interposta al menzionato precetto esecutivo (inc. n__________/2009/O);
che essendo emerso un errore nell'indicazione del nome del convenuto, RI 1 dopo avere chiesto al Giudice di pace “di voler stralciare dai vostri ruoli la sentenza“, ha convenuto il 30 aprile 2010 CO 1 davanti al medesimo Giudice di pace per ottenere il pagamento delle sue prestazioni e il rigetto dell'opposizione al noto PE;
che all'udienza del 2 settembre 2010, indetta per la discussione, il convenuto, unico comparente, ha proposto di respingere l'istanza contestando la prestazione fornita, le lenti provate non essendo “idonee alla sua vista” e non essendo “entrato in possesso delle lenti fatturate”;
che statuendo il 10 dicembre 2010 il Giudice di pace, facendo proprie le contestazioni del convenuto, ha respinto l'istanza;
che con ricorso per cassazione 20 dicembre 2010 RI 1 è insorto contro il predetto giudizio rimproverando al primo giudice di aver violato il diritto, emanando una nuova sentenza con esito contrario a quella precedente;
che l'atto non è stato oggetto di intimazione;
e considerando
in diritto: che la decisione impugnata è stata comunicata prima del 31 dicembre 2010 sicché la procedura di cassazione è quella ordinaria degli art. 327 segg. CPC ticinese (art. 405 cpv. 1 CPC svizzero), fermo restando la nuova denominazione di questa autorità in Camera civile dei reclami (cfr. art. 48 lett. d LOG; Messaggio del Consiglio di Stato n. 6313 del 22 dicembre 2009, pag. 15);
che giusta l'art. 327 lett. g CPC ticinese una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che il ricorso, presentato da __________ SA, sarebbe irricevibile, alla rappresentante difettando la legittimazione alla rappresentanza processuale, ammessa davanti al giudice di pace (art. 64a cpv. 3 CPC ticinese; Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), ma non davanti alle altre istanze giudiziarie (art. 64 cpv. 1 CPC ticinese);
che il difetto, di per sé, potrebbe essere rimediabile fissando al ricorrente un breve termine per sanarlo, ma in concreto ciò si esaurirebbe in un inutile esercizio di giurisdizione, il ricorso essendo destinato all'insuccesso;
che in concreto il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver respinto l'istanza senza considerare le prove da lui offerte e senza attenersi al risultato del precedente giudizio;
che contrariamente a quanto sembra pretendere il ricorrente, egli non può prevalersi dell'eccezione di cosa giudicata poiché la precedente azione era stata diretta contro tale Gi__________ __________ mentre la sentenza impugnata concerne CO 1 (Cocchi/Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 5 ad art. 109);
che quindi la nuova istanza è stata correttamente istruita dal primo giudice, convocando le parti all'udienza di discussione del 2 settembre 2010 alla quale l'istante, ancorché regolarmente citato, non ha partecipato;
che basandosi sulle risultanze del procedimento, ovvero sulle prove documentali prodotte dall'istante (fattura e precetto esecutivo) e sulle contestazioni sollevate dal convenuto all'udienza di discussione, in occasione della quale questi ha contestato la qualità delle prestazioni fornitegli, il primo giudice ha concluso alla reiezione dell'istanza;
che la contestazione del ricorrente,secondo cui egli sarebbe stato indotto in errore dal primo giudice, non trova nessun riscontro nelle risultanze istruttorie e, in ogni caso, gli incombeva di smentire all'udienza di discussione del 2 settembre 2010 le contestazioni del convenuto circa la difettosità delle sue prestazioni;
che neppure può essere rimproverato al primo giudice di non aver rettificato il nome del convenuto nel suo precedente giudizio sulla base dell'art. 82 CPC ticinese;
che tale norma riguarda errori commessi dalla parte nelle sue comparse scritte, rettificabili in ogni tempo, mentre per gli errori riscontrati nella sentenza la rettifica deve essere chiesta sulla base dell'art. 339 CPC ticinese (Cocchi/ Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Appendice 2000/2004, n. 137 ad art. 82);
che sia come sia nella fattispecie l'errore nell'indicazione del convenuto in Gi__________ anziché CO 1 non poteva essere rettificato d'ufficio come preteso dal ricorrente, non trattandosi di un errore manifesto, agevolmente ravvisabile e sul quale non potevano sorgere dubbi né nel giudice né nella controparte (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 82), giacché lo stesso istante aveva indirizzato il suo scritto 29 aprile 2009 a CO 1 mentre la prescrizione optometrica del 29 settembre 2009 riguarda Gi__________ __________;
che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;
che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC ticinese);
che non si pone problema di ripetibili alla controparte, alla quale il ricorso non è stato notificato.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso per cassazione è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono posti a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
–; .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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