AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.42
Data decisione, Autorità: 24.08.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00042
Lugano 24 agosto 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 marzo 1998 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 18 febbraio 1998 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa civile inappellabile promossa con istanza 27 giugno 1996 nei confronti di
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’879.60 oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 2’180.60 oltre interessi del 5 % dal 2
dicembre 1995;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria adducendo l’inutilità delle operazioni di smontaggio, verifica e rimontaggio del blocco motore, operazioni che egli ha contestato di dover pagare siccome frutto di un’errata valutazione da parte dell’istante delle cause del guasto al proprio veicolo.
Il convenuto ha inoltre fatto valere in via riconvenzionale una propria pretesa di fr. 1’223.20 pari ai danni subiti a dipendenza dell’errata individuazione da parte dell’istante delle cause del guasto alla vettura.
Con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulla perizia giudiziaria che ha accertato l’inutilità dell’intervento di smontaggio e revisione dell’intero blocco motore, ha concluso a una carenza dell’istante nella diagnosi delle cause del guasto al veicolo del convenuto e nella scelta degli interventi riparatori, ciò che configura una violazione del suo obbligo di diligenza nei confronti del convenuto. Il primo giudice ha quindi decurtato dalla fattura di fr. 4’680.60 (doc. A) l’importo di fr. 2’500.-, pari al valore dell’inutile intervento al motore (cfr. punto A.5 perizia giudiziaria), riconoscendo così all’istante fr. 2’180.60. Le ulteriori pretese di cui alle fatture doc. B e D, sono state respinte siccome in relazione al medesimo intervento. Il pretore ha pure respinto in quanto non comprovate le pretese fatte valere in via riconvenzionale dal convenuto.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver posto a suo carico la violazione dei suoi doveri di diligenza in relazione alla ricerca delle cause del guasto al veicolo, nonostante sia stato il convenuto a proporre ed esigere lo smontaggio del blocco motore, operazione che egli aveva sconsigliato.
Con osservazioni 15 aprile 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Trattandosi di un contratto di appalto, spetta al committente che sostiene di aver subito un danno a dipendenza della violazione da parte dell’appaltatore dei propri doveri di diligenza, provare il verificarsi di questi presupposti (Zindel/Pulver, in Commentario basilese, 1996, n. 57 ad art. 364 CO).
In concreto, spettava quindi al convenuto provare la violazione da parte dell’istante dei propri doveri di diligenza, ovvero di aver erroneamente attribuito a un difetto al blocco motore la causa della presenza di acqua nei quattro cilindri. Orbene, contraria-mente a quanto concluso dal primo giudice, le risultanze istruttorie permettono di escludere che sia stato l’istante a proporre di intervenire sul motore del veicolo.
Infatti, dalla deposizione del teste __________ -dipendente del __________ - si evince che in occasione delle discussioni preliminari volte a stabilire il tipo di intervento da effettuarsi, “__________ insisteva dicendo che era inutile smontare l’intero motore e che valeva la pena di provare inizialmente a sostituire la guarnizione della testa e vedere se il difetto si sarebbe ripresentato. Sul fronte opposto però il __________ insisteva nel volere andare a fondo e chiedeva lo smontaggio integrale del motore”, aggiunge poi il teste: ”Abbiamo smontato il motore dietro le insistenze del sig. __________ e dopo averlo avvertito che questa operazione sarebbe costata parecchio”.
A proposito di questa deposizione, che il primo giudice non ha considerato nella sua integralità a motivo del rapporto di dipendenza del teste con l’istante, va rilevato che per costante giurisprudenza qualora l’attendibilità di un testimone possa apparire dubbia sotto un profilo soggettivo per l’esistenza di un rapporto diretto di dipendenza con una delle parti, nella sua valutazione essa può essere intaccata unicamente se è accertata una grave discordanza dei fatti tessuti sul contenuto testimoniale nei confronti di elementi di fatto desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 90, n. 19; II CCA 23 agosto 1994 in re Q./C.SA). In altre parole, la deposizione di un dipendente può essere ignorata solo se la stessa è sconfessata da altre emergenze processuali, ciò che non è il caso in concreto, ritenuto che la versione fornita dal teste __________ è stata confermata dal teste __________ -cliente dell’istante che ha presenziato a un incontro tra le parti- secondo il quale “il sig. __________ insisteva nel voler sapere ad ogni costo le cause del guasto e insisteva di conseguenza nel chiedere un controllo integrale del motore”.
Ora, mentre queste due deposizioni testimoniali, confortate dalle risultanze dell’interrogatorio formale dell’istante, escludono l’errore di valutazione da parte di quest’ultimo, nessun’altra emergenza processuale, se non le dichiarazioni del convenuto medesimo, permette di avvalorare la tesi secondo la quale sarebbe stato l’istante a proporre l’intervento controverso.
Il fatto che l’istante possa avere avuto delle perplessità sulle cause del guasto al veicolo del convenuto -perplessità che il pretore ha dedotto dalle deposizioni __________ e __________ - non significa ancora che egli abbia proposto un intervento inutile.
Di nessun sostegno alla tesi di parte convenuta è la perizia giudiziaria che permette unicamente di concludere all’inutilità degli interventi al blocco motore -circostanza di per sé neppure contestata dall’istante- ma non di addebitare a quest’ultimo la scelta di questi interventi. Anche le ulteriori prove documentali (perizia , doc. 1) e testimoniali () addotte dal convenuto non permettono di avvalorare la sua tesi o perlomeno non permettono di inficiare le deposizioni univoche dei testi __________ e __________.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia.
Poiché il convenuto non ha contestato gli importi fatturati (doc. A, B e D) se non per quanto attiene all’inutilità di determinati interventi, egli è tenuto a pagare all’istante fr. 4’879.60 oltre interessi del 5% dal 27 giugno 1996 (data dell’istanza e prima interpellazione agli atti ex art. 102 cpv. 1 CO, non bastando a tal fine la sola indicazione del termine di pagamento sulla fattura:
II CCA 23 agosto 1995 in re B. & CO/F.), importo che deve essere dedotto da quello di fr. 5’000.- di cui al libretto di risparmio al portatore n. 6260192 depositato da __________ presso la Pretura di Riviera nell’ambito della causa inc. n. 102/95 spec. della medesima Pretura.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 11 marzo 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 febbraio 1998 del Pretore del distretto di Riviera è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
1.1 Di conseguenza __________ è condannato a pagare a
l’importo di fr. 4’879.60 oltre interessi del
5% dal 27 giugno 1996.
1.2 E’ fatto ordine alla __________ di corrispondere a
__________, l’importo di fr. 4’879.60 oltre
interessi del 5% dal 27 giugno 1996 da prelevare dal
libretto di risparmio al portatore N. __________ depositato il 24 novembre 1995 da __________, presso la
Pretura di Riviera, nell’ambito della causa n. ________spec.
della Pretura stessa.
La domanda riconvenzionale è integralmente respinta.
La tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese giudiziarie di fr.
1’550.-, sono poste a carico del convenuto che rifonderà
all’istante fr. 700.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia per complessivi fr. 200.--, già anticipati dal ricorrente, sono poste a carico del convenuto che rifonderà a __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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