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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.41
Data decisione, Autorità: 25.08.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00041
Lugano 25 agosto 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 marzo 1998 presentato da
patr. Dall’avv. __________
Contro
la sentenza 5 marzo 1998 del Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina nella causa civile inappellabile promossa con istanza 30 ottobre 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 980.- oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________
dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30 ottobre 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 980.- corrispondenti alle spese sostenute dall’istante per la potatura della siepe del convenuto che fuoriusciva sulla sua proprietà (doc. 4);
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando che la sua siepe fuoriuscisse sul fondo dell’istante nonché il suo obbligo al pagamento di una fattura non intestata a lui;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’istanza ritenendo sufficientemente comprovata la pretesa di parte istante, in particolare la legittimità dell’intervento di potatura della siepe del convenuto;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g) dell’art. 327 CPC;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che la censura di natura formale attinente alla nullità della sentenza in quanto prolata dal Giudice di pace supplente senza indicazione del motivo di sostituzione del titolare, è infondata;
che la Costituzione cantonale stabilisce che il potere giudiziario è esercitato, tra gli altri, dai Giudici di pace (art. 75 Cost.), mentre le loro competenze e l’organizzazione sono disciplinate dalla LOG;
che secondo l’art. 4 cpv. 1 LOG il supplente sostituisce il giudice nei casi di ricusa, malattia, assenza o altro impedimento e, su richiesta del giudice titolare, quando lo esiga il funzionamento della Giudicatura;
che questo disposto di identico contenuto a quello applicabile alla sostituzione del pretore (art. 11 cpv. 2 LOG)- deve essere interpretato secondo la volontà del legislatore nel senso di un’estensione generalizzata delle competenze del giudice di pace supplente (Messaggio del 1° settembre 1992 in Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, vol. 2, pag. 1122; CCC 11 dicembre 1995 in S./V.);
che proprio a ragione di questa natura generale e non particolare della delega, la stessa non necessita di esplicita menzione in ogni circostanza;
che d’altronde anche l’art. 6 del Regolamento delle Giudicature di pace evidenzia come il problema della sostituzione del giudice riguardi esclusivamente la gestione della giudicatura al fine di assicurarne il buon funzionamento;
che è invece rilevante l’ulteriore censura sollevata dal ricorrente e concernente la ripresa della causa, malgrado la sospensione della stessa decisa con ordinanza 2 dicembre 1997;
che infatti il giudice di pace aveva proceduto in tal senso in virtù dell’art. 107 CPC, considerando che una parallela causa civile pendente fra le parti davanti alla Pretura di Lugano avrebbe potuto influire sulla decisione della lite;
che, per contro, il giudice di pace, prima che la vertenza pretorile fosse definita, ha riattivato la propria procedura, emanando la decisione qui impugnata;
che ciò costituisce in sostanza una modifica dell’ordinanza che può avvenire in conformità con l’art. 95 cpv. 2 CPC;
che questa norma presuppone il contraddittorio (“previo contraddittorio”), ciò che il giudice di pace non ha rispettato ledendo il diritto delle parti di essere sentite (art. 4 Cost.);
che simile modo di procedere comporta la nullità degli atti successivi all’errore del giudice, come prevede l’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC e l’art. 327 lett. e CPC;
che in concreto, dovendosi dichiarare nulla la sentenza impugnata, il giudice di pace dovrà riconvocare le parti, nel caso in cui volesse dar seguito al sollecito di __________ a considerare indifferente per la presente controversia l’esito della lite pendente in pretura;
che vista la particolarità del motivo che ha condotto all'accogli-mento del ricorso, non viene applicata nessuna tassa di giustizia e le ripetibili vanno accollate allo Stato poiché il motivo di cassazione è la conseguenza di una decisione processualmente scorretta del primo giudice (II CCA 19.9.1994 in re F. SA / I.).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Di conseguenza la sentenza 5 marzo 1998 del Giudice di pace supplente del circolo della Magliasina è dichiarata nulla.
§. L’incarto è ritornato al giudice di pace supplente.
Le ripetibili dovute al ricorrente per fr. 100.- sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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