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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.132
Data decisione, Autorità: 17.11.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00132
Lugano 17 novembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 6 novembre 1997 presentato da
Contro
la sentenza 28 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella procedura sommaria di ammissione dell’opposizione per non essere addivenuto a miglior fortuna (art. 265a LEF) interposta al PE no. __________ fattogli notificare in data 29 settembre 1997 da
rappr. dalla __________
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 28 ottobre 1997 il Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato fattogli notificare da __________ per l’incasso di fr. 1’075.- oltre accessori, ha concluso all’inammissibilità dell’opposizione che l’escusso ha motivato con il mancato ritorno a miglior fortuna poiché l’ha considerata come non stata resa verosimile;
che con scritto 6 novembre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che secondo l’art. 265a cpv. 1 in fine LEF, e come risulta chiaramente dal considerando no. 2 della sentenza impugnata, la decisione del giudice sull’ammissibilità o meno dell’opposizione è definitiva, nel senso che sono esclusi i rimedi di diritto -ordinari e straordinari- del diritto cantonale (Messaggio concernente la revisione della LEF dell’8 maggio 1991 pag. 114; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1997, § 48 n. 43);
che quindi questa Camera non può neppure entrare nel merito del ricorso presentato da __________;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile;
che data la particolarità del caso non si prelevano tasse né spese di giustizia
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 265a LEF
pronuncia:
Il ricorso 6 novembre 1997 di __________ è irricevibile.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5 e all’Ufficio esecuzioni, Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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