AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2011.68
Data decisione, Autorità: 04.04.2011, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Pretura penale quale istante
Incarto n. 60.2011.68
Lugano 4 aprile 2011/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Valentina Item, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 28.2/3.3.2011 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere il richiamo in sede civile dell’incarto MP __________;
premesso che l’istanza è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Corte in data 3.3.2011, comunicando nel contempo di non avere particolari osservazioni in merito;
richiamato lo scritto 23/24.3.2011 di PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________), che comunica di non opporsi alla surriferita richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
1.A carico di PI 2 è stato aperto il procedimento penale di cui all’inc. MP __________, sfociato nella sentenza 25.8.2009 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. TPC __________). Mediante tale giudizio PI 2 veniva ritenuto autore colpevole di ripetuta appropriazione indebita per avere “(…) indebitamente impiegato a proprio profitto valori patrimoniali altrui affidatigli per un valore complessivo pari a fr. 250’150” (sentenza 25.8.2009 della Corte delle assise correzionali di __________, inc. TPC __________, p. 7 e 8). Tale sentenza è cresciuta in giudicato.
2.Presso la __________ istante è pendente una procedura civile in materia di risarcimento danni (inc. __________) avviata dalla __________ (patr. da: avv. __________, __________) nei confronti dell’avv. __________, per “avere violato l’ordine di sequestro penale di fr. 19'000.- depositati sul suo conto clienti a nome di PI 2, a scapito dei suoi creditori” (cfr. scritto 14.3.2011 dell’avv. __________ alla __________ istante).
Il patrocinatore della __________ precisa, nello scritto di cui sopra, che il richiamo dell’incarto penale è utile al fine di dimostrare che non esistevano i presupposti per dissequestrare tale somma, come deciso dall’allora giudice dell’istruzione e dell’arresto.
Il pretore, con il consenso delle parti, ha ammesso, in sede civile, il richiamo dell’intero incarto del Ministero pubblico (inc. MP __________).
4.Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
5.Nel presente caso è pacifico che l’incarto richiamato è pertinente all’oggetto della causa civile. È quindi dato un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
6.L’istanza è accolta. Gli atti del procedimento penale surriferito (inc. MP __________) sfociati nella sentenza 25.8.2009 (inc. TPC __________) potranno essere consultati, presso il Tribunale penale cantonale, previo accordo con la cancelleria.
7.La tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1 , che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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