AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.130
Data decisione, Autorità: 17.02.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00130
Lugano 17 febbraio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 novembre 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
Contro
la sentenza 13 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 13 agosto 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’408.15 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________
dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 13 agosto 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’408.15 a saldo della fattura 2 gennaio 1995 emessa per le opere da elettricista eseguite presso l’abitazione di quest’ultimo a Bellinzona (doc. B);
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha concluso all’accoglimento dell’istanza non avendo il convenuto provato le sue allegazioni secondo le quali i lavori controversi erano compresi nel contratto di appalto generale da lui concluso con la ditta __________;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale (art. 8 CC) e arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie;
che con scritto 25 novembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che da una parallela causa pendente dinanzi a questa Camera e che vede coinvolta la ditta qui istante, è emersa la carenza di un presupposto processuale che, ancorché non sollevata in questa procedura, non può essere ignorata;
che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono -rispettivamente se sono esistiti- i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;
che trattandosi di una persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64 cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei suoi organi, ossia i membri del consiglio d’amministrazione (organi formali): in altre parole, la società ha la capacità di procedere in lite con atti propri (art. 39 CPC) attraverso gli organi previsti dalla legge (art. 54 CC);
che nella concreta fattispecie è emerso che i firmatari dell’istanza (__________, quest’ultimo pure presente al contraddittorio in rappresentanza della ditta istante) non erano legittimati a vincolare la ditta __________ non trattandosi di organi della stessa: in particolare il signor __________ non è neppure menzionato a Registro di commercio, mentre __________ vi è iscritto ma con diritto di firma collettiva a due (cfr. inc. CCC 16.97.133);
che pur tenendo conto del fatto che il giudice esamina la rappresentanza processuale solo in caso di dubbio, dubbio che in concreto nessuno ha sollevato, non si può fare astrazione dal fatto che, trattandosi di un presupposto processuale, la sua assenza può essere rilevata in ogni stadio di causa, quindi anche in sede ricorsuale (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 3 ad art. 142);
che gli atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che in virtù dell’art. 142 cpv. 2 CPC questa Camera non può far altro che constatare la nullità dell’istanza 13 agosto 1997 siccome sottoscritta da persone prive di legittimazione alla rappresentanza: ne consegue la nullità di ogni atto successivo, compresa la sentenza;
che le ripetibili dovute al ricorrente non possono esseregli riconosciute interamente a dipendenza del fatto che l’esito del ricorso è indipendente dai motivi proposti;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
L’istanza 13 agosto 1997 di __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 13 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà al ricorrente fr. 150.- a titolo di ripetibili per questa sede.
Intimazione a :
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster