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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.126
Data decisione, Autorità: 04.03.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00126
Lugano 04 marzo 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 ottobre 1997 presentato da
patr. dall’avv.
Contro
la sentenza 7 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 6 settembre 1996 da
patr. dallo studio legale __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’556.10 oltre accessori, nonchè il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 6 settembre 1996 la __________, ditta italiana specializzata nella produzione e vendita di canne da pesca, ha convenuto in giudizio __________ proprietaria del negozio di articoli da pesca __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’556.10 a saldo delle fatture emesse il 31 luglio e 23 agosto 1995 per la fornitura a quest’ulti-ma di canne da pesca e materiale vario (doc. A e B).
La ditta convenuta, che sostiene di aver ottenuto dall’istante l’esclusiva per la vendita delle sue canne da pesca su suolo svizzero, non ha contestato di avere uno scoperto nei confronti di quest’ultima per l’importo fatto valere in giudizio, ma ha opposto in compensazione al credito avversario il danno da lei subito a dipendenza della mancata consegna da parte dell’istante di pezzi di ricambio per le canne vendute, che essa ha quantificato in fr. 5’935.–, successivamente aumentato in sede di conclusioni a fr. 8’825.– e che per la differenza di fr. 4’268.90 ha chiesto in via riconvenzionale.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’applicabilità del diritto svizzero al contratto di compravendita concluso dalle parti ed esclusa in quanto non comprovata la conclusione di un contratto di esclusiva, ha accolto l’istanza non avendo la convenuta comprovato il suo credito.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamante valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente applicato il diritto materiale (art. 82 CO), in particolare per non aver accolto l’eccezione di compensazione da lei sollevata, rispettivamente la sua domanda riconvenzionale.
Con osservazioni 9 dicembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Nella concreta fattispecie mentre è pacifica la sussistenza e la consistenza del credito di parte istante, controversa è essenzialmente la pretesa per danni opposta in compensazione dalla convenuta.
A proposito dell’ammontare di questa pretesa, va preliminar-mente rilevata l’improponibilità dell’aumento della domanda riconvenzionale da fr. 1’378.90 a fr. 4’268.90 –importo fatto valere in sede di conclusioni a dipendenza del maggior numero di canne da pesca risultate difettose– non trattandosi di un caso di estensione della domanda ai sensi dell’art. 75 lett. b CPC: la modifica proposta poggia infatti su elementi fattuali nuovi, ossia estranei alle allegazioni introduttive (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC art. 75, N. 3 e 5).
Mancando la prova di un credito della convenuta nei confronti dell’istante, rispettivamente del benfondato della sua pretesa di risarcimento danni, l’eccezione di compensazione da questa sollevata ad estinzione del suo debito nei confronti dell’istante non poteva che essere respinta, come correttamente deciso dal primo giudice.
Per il che il ricorso, con il quale la ricorrente si è essenzialmente limitata a riproporre la propria versione dei fatti senza dimostra-re che quella fatta propria dal pretore sarebbe arbitraria, ossia contraria alle risultanze istruttorie, deve essere respinto con il carico di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 29 ottobre 1997 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
sono a carico della ricorrente con l’obbligo di rifondere a __________. l’importo di fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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