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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.124
Data decisione, Autorità: 05.11.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00124
Lugano 5 novembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 20 ottobre 1997 presentato da
patr. Dall’avv. __________
Contro
il decreto di sequestro 13 ottobre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna prolato a seguito dell’istanza 13 ottobre 1997 promossa da
con la quale l’istante ha chiesto il sequestro del conto stipendio no. __________
intestato al convenuto presso la __________, domanda accolta dal
primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 13 ottobre 1997 __________, presso il quale __________ ha lavorato in qualità di operaio agricolo, ha chiesto che venisse sequestrato il conto stipendio di cui a margine a garanzia del suo credito di fr. 1’560.- pari allo stipendio del mese di agosto 1997 versato al dipendente e di cui rivendica la restituzione;
che il 13 ottobre 1997 il pretore ha accolto la domanda decretando il sequestro del conto stipendio no. __________di spettanza di __________ presso la __________, in virtù dell'art. 271 cpv. 1 n. 4 LEF;
che con il presente ricorso (di competenza di questa Camera a dipendenza del valore, ossia per gli art. 15 CPC e 17 LALEF), __________ è insorto contro il decreto pretorile 13 ottobre 1997 chiedendo l’annullamento del sequestro;
che contro il decreto di sequestro non è dato il rimedio del ricorso bensì quello dell’opposizione da proporre al giudice del sequestro nel termine di 10 giorni dalla conoscenza del sequestro (art. 278 cpv. 1 LEF);
che è solo contro la decisione sull’opposizione che è ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria (art. 278 cpv. 3 LEF);
che quindi il ricorso in esame, prematuro in quanto inoltrato prima che venisse prolata la relativa decisione sull’opposizione al sequestro, è inammissibile;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia:
Il ricorso 20 ottobre 1997 di __________ è irricevibile.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a: __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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