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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.122
Data decisione, Autorità: 23.12.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00122
Lugano 23 dicembre 1997/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 ottobre 1997 presentato da
Contro
la sentenza 8 settembre 1997 del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa
civile inappellabile promossa con istanza 29 maggio 1996 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 264.-, domanda respinta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 29 maggio 1996 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 264.- corrispondenti alle spese sostenute per la riparazione di un comando a distanza e per la sostituzione dei tasti di un’autoradio d’occasione vendutagli nel mese di gennaio 1996 dal convenuto al prezzo concordato di fr. 400.-;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver fornito un apparecchio regolarmente funzionante;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non avendo l’istante comprovato che l’apparecchio vendutogli presentava dei difetti già al momento del suo acquisto;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere a) e g) dell’art. 327 CPC. il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver considerato le garanzie fornite dal venditore in merito al perfetto funzionamento dell’autoradio e di tutti i suoi componenti, tra i quali il comando a distanza;
che per quanto attiene al titolo di cassazione dell’incompetenza di cui all’art. 327 lett. a CPC, il ricorrente non ne evidenzia gli estremi non prevalendosi di nessun caso di incompetenza previsto da questo disposto (per materia, per valore o territoriale);
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella concreta fattispecie il ricorrente non dimostra che nella sentenza del primo giudice sia ravvisabile il motivo di cassazione invocato;
che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente la sentenza del primo giudice, che ha respinto la sua pretesa mancando la prova del difetto, rispettivamente dell’esistenza di una garanzia in tal senso da parte del venditore, non è infatti arbitraria non essendo contraddetta dalle risultanze istruttorie, dalle quali va detto non è emerso nulla a sostegno della tesi dell’istante;
che trattandosi della compravendita di un articolo d’occasione, incombeva all’istante provare che l’autoradio vendutagli, in particolare il comando a distanza, non funzionava e che il convenuto aveva fornito esplicite garanzie in proposito;
che siffatte prove si imponevano perché il convenuto contesta l’esistenza dei difetti lamentati dall’istante e perché nel suo annuncio egli non ha fornito nessun tipo di garanzia;
che, per quanto riguarda la regolarità del contradditorio, davanti al giudice di pace ogni parte può essere rappresentata da persona che il giudice stesso ritenga capace di proporre e discutere la causa con la necessaria chiarezza (art. 64 bis cpv. 3 CPC);
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, di natura chiaramente appelattoria, deve essere respinto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 21 ottobre 1997 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.- sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ceresio
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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