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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.121
Data decisione, Autorità: 20.07.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00121
Lugano 20 luglio 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 ottobre 1997 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
Contro
la sentenza 14 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 1° settembre 1997 da
(patr. dallo studio legale __________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
decretata l’apertura del fallimento della ricorrente in data 19 gennaio 1998 e sospesa quella procedura il 9 marzo 1998 con l’avvertenza della sua chiusura per mancanza d’attivo, salvo richiesta di un creditore e anticipo spese;
preso atto che impugnato davanti alla Camera esecuzioni e fallimenti del Tribunale d’appello il decreto di sospensione, il reclamo è stato poi stralciato dai ruoli il 23 aprile 1998;
preso atto della pubblicazione sul FUC __________secondo cui la procedura
la procedura di fallimento è stata dichiarata chiusa per mancanza di attivi;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
A valere quale titolo di rigetto l’istante ha prodotto il verbale d’udienza 3 luglio 1997 (doc. A) nonché la lettera di adesione alla proposta nello stesso contenuta (doc. B) con la quale la convenuta si era impegnata a pagarle l’importo posto in esecuzione.
La convenuta si è opposta all’istanza sollevando l’eccezione di estinzione del debito per avvenuta compensazione con un debito di fr. 5’083.25 che l’istante aveva originariamente contratto con __________ e che ella ha assunto il 3 ottobre 1997 (doc. 1).
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, respinta in quanto non comprovata l’eccezione di estinzione del debito per compensazione sollevata dall’escussa, ha accolto l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 27 ottobre 1997, la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale non ritenendo sufficientemente comprovata l’eccezione di compensazione dalla stessa sollevata.
Con osservazioni 28 novembre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Nel caso concreto non è contestato che il verbale di udienza 3 luglio 1997 costituisca valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo ivi menzionato di fr. 4’800.-.
Controverso è per contro il fatto di sapere se la convenuta abbia o meno provato di aver estinto il suo debito.
L’estinzione del debito può avvenire non solo mediante il pagamento della pretesa ma anche in altro modo riconosciuto dal diritto civile (Jäger, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, p. 224; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, p. 149), in particolare mediante compensazione (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 144).
Trattandosi di procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, l’eccezione di estinzione del debito dev’essere provata mediante documenti e non soltanto resa verosimile.
La sentenza dedotta in cassazione, ancorchè censurabile nella misura in cui non considera quale prova sufficiente del credito opposto in compensazione la documentazione prodotta dalla convenuta (doc. 1) - (Ammon/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 1997, § 19, n. 54; Panchaud /Caprez, op.cit., § 144 n. 3; DTF 115 II 100 cons. 4), deve nondimeno essere confermata siccome corretta nel suo risultato.
In concreto, poiché l’escussa si è limitata a sollevare l’eccezione senza dimostrare e neppure sostenere che l’importo posto in compensazione eccederebbe il minimo esistenziale ai sensi dell’art. 93 LEF (CEF 29 gennaio 1993 in re B./B.; Rep 1981 398 cons.4), l’eccezione come tale non può essere accolta mancando la prova dell’ammontare del salario eventualmente compensabile.
Né, in procedura sommaria, appare conforme addossare al giudice un’attività indagatoria su tale aspetto, che invece potrebbe essere svolta in procedura di merito.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
Tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 24 ottobre 1997 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 250.-, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.-- a titolo di ripetibili parziali.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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