AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2011.81
Data decisione, Autorità: 17.05.2011, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Consiglio di disciplina notarile quale istante
Incarto n. 60.2011.81
Lugano 17 maggio 2011/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 15/17.3.2011 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere l’autorizzazione a compulsare gli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato, tra l’altro, nel decreto di abbandono 21.2.2011 (ABB __________) a carico dell’avv. PI 2, notaio;
premesso che l’istanza datata 15.3.2011 è giunta al Ministero pubblico il giorno seguente, che – per il tramite del procuratore pubblico Andrea Maria Balerna – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte, preavvisando favorevolmente la richiesta;
rilevato che l’avv. PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________), interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il Ministero pubblico ha conseguentemente aperto un procedimento penale a suo carico per le ipotesi di reato di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 317 CP), complicità in frode nel pignoramento (art. 163 CP) e complicità in diminuzione dell’attivo in danno dei creditori (art. 164 CP) (inc. MP __________) sfociato nel decreto di abbandono 21.2.2011 (ABB __________) in applicazione degli art. 319 cpv. 1 lit. a e lit. b CPP.
Avverso il surriferito decreto non è stato presentato reclamo (ex art. 322 cpv. 2 in relazione agli art. 393 ss. CPP) a questa Corte.
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta. L’avv. PI 2, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Nella fattispecie in esame – richiamati in particolare gli art. 126 n. 1 LN (secondo cui il Consiglio di disciplina notarile è competente a reprimere in via disciplinare gli atti commessi dal notaio in violazione dei suoi doveri o tali da compromettere in qualunque modo la sua reputazione professionale, il suo onore o la fiducia che in lui ripone il pubblico), art. 128 cpv. 1 LN (inerente a provvedimenti provvisionali da parte del Consiglio di disciplina notarile) e art. 130 LN (inerente ai poteri d’indagine da parte del Consiglio di disciplina notarile) – è certamente data l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG da parte del IS 1 a compulsare gli atti del procedimento penale di cui all’incarto MP __________ sfociato, tra l’altro, nel decreto di abbandono 21.2.2011 (ABB __________) nei confronti dell’avv. PI 2, notaio.
Ciò emerge anche dalla lettura dell’incarto penale MP __________ e dal comportamento assunto dall’avv. PI 2 nella veste di notaio in quella fattispecie.
Di conseguenza – dopo la crescita in giudicato della presente decisione – questa Corte autorizza il presidente del IS 1 a compulsare l’incarto penale MP __________ presso il Ministero pubblico, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, compatibilmente con i suoi impegni. Il presidente è autorizzato a fotocopiare unicamente gli atti utili ai fini delle sue incombenze.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LN e ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster