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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.115
Data decisione, Autorità: 16.02.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00115
Lugano 16 febbraio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 ottobre 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 13 ottobre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 3 settembre 1997 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 3 settembre 1997 __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dal marito __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 1’800.-, importo in seguito ridotto a fr. 1’600.-, corrispondente al contributo alimentare arretrato per due mensilità (luglio e agosto 1997). A valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto il decreto supercautelare 6 dicembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 (doc. B) in base al quale il marito è tenuto a versare alla moglie fr. 4’250.- mensili a titolo di contributo alimentare.
Al contraddittorio il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un valido titolo esecutivo atto a giustificare la richiesta di pagamento degli alimenti per i due figli di primo letto della moglie, avendo il figlio __________ (nato il 21 giugno 1977) raggiunto la maggiore età (art. 277 CC).
Con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nel decreto supercautelare 6 dicembre 1994, ha accolto l’istanza non ritenendo le eccezioni sollevate dall’escusso idonee ad inficiare il titolo esecutivo trattandosi di questioni di merito.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 ottobre 1997, __________ è insorto contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze, in particolare per non aver esaminato tutta la documentazione agli atti dalla quale risulta che l’importo posto in esecuzione si riferisce agli alimenti per il figlio __________, e che avendo quest’ultimo raggiunto la maggiore età (art. 277 cpv. 1 CC), l’obbligo alimentare nei suoi confronti è decaduto.
Con osservazioni 28 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S.AG/B.).
Nella fattispecie, non è contestato il carattere esecutivo del decreto supercautelare 6 dicembre 1994 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6 (doc. B) con il quale il convenuto è stato condannato a pagare alla moglie l’importo di fr. 4’250.- a titolo di alimenti (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 100). Oggetto di un’istanza di revoca, è stato confermato negli stessi termini, come risulta dal verbale 19 gennaio 1995 della stessa Sezione (doc. 2). Controverso è per contro l’obbligo per il convenuto di pagare l’importo posto in esecuzione siccome riferito agli alimenti per il figlio maggiorenne della moglie.
Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, che censura il mancato esame ad opera del primo giudice delle prove documentali, dalle stesse non è emerso nulla a sostegno della sua tesi sull’idoneità del titolo prodotto per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione. Infatti, dal dispositivo n. 1 del decreto in esame (doc. B) si evince l’obbligo per il convenuto di pagare alla moglie un contributo alimentare mensile di fr. 4’250.-, senza distinzione alcuna circa i beneficiari dello stesso. Per parte sua , il convenuto non contesta di non aver pagato l’importo posto in esecuzione.
In particolare è opportuno osservare che l’applicazione alla fattispecie dell’art. 277 CC non è scontata (cfr. al proposito
Breitschmid, in Comm. di Basilea, 1996, art. 277 CC, N. 3) e che comunque il decreto superprovvisionale in esame non offre nessuna indicazione in base alla quale il giudice possa ridurre l’importo per alimenti deciso in favore della moglie, salvo diverso avviso che competerebbe al giudice del marito.
Di conseguenza, non avendo il convenuto comprovato l’esistenza di una valida eccezione atta ad inibire la procedura di rigetto definitivo dell’opposizione, la sentenza impugnata non può essere annullata.
Ne discende che il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 17 ottobre 1997 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 150.- già anticipati dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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