AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 30.2008.261
Data decisione, Autorità: 11.05.2010, PRPEN
Titolo: Inosservanza di un segnale luminoso
Incarto n. 30.2008.261 28100/809
Bellinzona 11 maggio 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 novembre 2008 presentato da
RI 1RI 1
contro
la decisione 17 ottobre 2008 n. 28100/809 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 17 novembre 2008 presentate dalla CRTE 1, ,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. CRTE 1 con decisione 17 ottobre 2008 haRI 1 una multa di fr. 250.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida del veicolo TI __________ non osservava un segnale luminoso”.
Fatti accertati il 27 febbraio 2008 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr.
B. Contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Per l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali. Per quanto concerne i segnali luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1bis), mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase).
Chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per l'inosservanza di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.- (infrazione n. 309.1).
La CRTE 1 - in applicazione delle predette disposizioni - rimprovera alla multata di non essersi fermata con la propria vettura davanti a un semaforo rosso. L’infrazione è stata accertata dal sistema di rilevamento GATSO in uso alla Polizia della ____________________, che ha steso il relativo rapporto di contravvenzione.
La ricorrente contesta l’infrazione, sostenendo che non è sua abitudine passare con il rosso. Afferma di essersi recata in polizia dopo aver ricevuto l’avviso di procedura di multa disciplinare e di aver potuto visionare una fotografia, che ora sarebbe inspiegabilmente sparita e al suo posto ne sarebbero comparse altre quattro. Nonostante l’esistenza di queste riprese ritiene che la polizia non ha documenti e prove a suo carico.
In sostanza assume che: “Pertanto per i motivi summenzionati contesto categoricamente la multa Nr. __________ e mi oppongo al pagamento della stessa perché [l]a prima ed unica foto veritiera è stranamente sparita ed al suo posto ne sono comparse 4 [che], a mio avviso, sembrano ritoccate” (cfr. osservazioni 6 giugno 2008 pag. 2).
Questa documentazione prova inequivocabilmente che l’infrazione è stata commessa.
Dal canto suo l’insorgente sostiene l’esistenza di altre fotografie, di cui tuttavia non vi è traccia nell’incarto. D’altro canto, come detto, le riprese sono di solito due e non si vede per quale motivo in questo caso ve ne dovrebbero essere altre. Né peraltro la ricorrente precisa che cosa mostrava la prima fotografia da lei vista e per quale motivo dalla stessa si potrebbe dedurre la sua innocenza (“l’unica veritiera”). Infine, non spiega come fa a dire che quelle agli atti sarebbero ritoccate; invero non vi è alcun indizio in tal senso.
A ragione la CRTE 1 le ha quindi inflitto la multa di fr. 250.– prevista dall’OMD per questo genere di infrazioni, aumentata delle tasse e spese così come previsto in sede di procedura ordinaria.
Il ricorso va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
Intimazione a:
Il presidente: La segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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