AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.114
Data decisione, Autorità: 09.02.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00114
Lugano 9 febbraio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 ottobre 1997 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 9 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 19 novembre 1996 da
patr. dall’avv. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 6’812.50 oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 4’197.45 oltre interessi del 5% dal 30
novembre 1995;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alle pretese avversarie sollevando l’eccezione di prescrizione per le rivendicazioni salariali relative agli anni 1990-91, non potendo valere quale atto interruttivo della prescrizione l’invio del PE di cui al doc. D siccome notificato ad altra persona giuridica, ma ha riconosciuto all’istante l’importo di fr. 1’277.25 per le prestazioni da lui effettuate nel 1992, data sino alla quale è rimasto in vigore il CCL. Vista la decadenza del CCL, essa ha contestato le pretese dell’istante successive al 1992. La convenuta si è inoltre opposta al pagamento di una qualsiasi indennità per disdetta, contestando da ultimo la decorrenza degli interessi di mora così come rivendicati da controparte.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata l’applicabilità del CCL di categoria del 1979 per tutta la durata del rapporto contrattuale che vincolava le parti -quindi anche dopo la sua scadenza- nonché la qualifica di collaboratore regolare dell’istante ai sensi dell’art. 45 CCL, e respinta in quanto infondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 4’197.45, ossia: fr. 2’691.05 quale remunerazione per le fotografie fornite nel periodo 1990-92 e da queste pagate ad un prezzo inferiore rispetto a quanto previsto dal regolamento emanato in applicazione del CCL (art. 12), minimi tariffali comunque vincolanti unicamente sino alla scadenza del CCL a fine 1992, e fr. 1’506.40 pari all’indennità completiva di spettanza dell’istante per la durata contrattuale (art. 46 CCL). Il primo giudice ha invece respinto la richiesta di pagamento di un’indennità per la pretesa disdetta irregolare avendo le parti posto fine al contratto di comune accordo. Sull’importo così riconosciuto all’istante il giudice ha concesso interessi al tasso legale del 5% a far tempo dal 31 (recte: 30) novembre 1995, termine assegnato dall’istante per il pagamento delle sue spettanze salariali (doc. A).
Con il presente tempestivo gravame, basato sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, la __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento limitatamente al riconoscimento alla controparte delle sue pretese per gli anni 1990-1991 per le quali aveva sollevato l’eccezione di prescrizione, eccezione che il primo giudice ha respinto attribuendo al PE di cui al doc. D effetto interruttivo della prescrizione ancorché notificato alla __________. La ricorrente rimprovera inoltre al primo giudice di aver erroneamente riconosciuto all’istante gli interessi di mora a far tempo dal 31 (recte: 30) novembre 1995 sebbene agli atti non via sia una valida interpellazione in tale data.
Con osservazioni 31 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Che un atto di esecuzione -inteso quale domanda di esecuzione e non necessariamente quale precetto esecutivo (Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ème édition, 1997, pag. 815)- possa avere un effetto interruttivo, è pacifico (art. 135 cifra 2 CO; Jaeger/Walder/Kull/ Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Band I, 1997, n. 2 ad art. 67 LEF); ciò presuppone tuttavia che l’atto sia stato spiccato nei confronti del vero debitore e non nei confronti di un terzo (DTF 114 II 336 consid. 3a). La notifica dell’atto esecutivo a una terza persona non ha infatti alcun effetto nei confronti del debitore, tantomeno un effetto interruttivo della prescrizione (Spiro, Die Begrenzung privater Rechte durch Verjährungs-, Verwirkungs- und Fatalfristen, Band I, 1975, pag. 332, n. 7). Diverso è il caso in cui nella domanda di esecuzione il debitore viene indicato in modo inesatto, improprio, equivoco o incompleto. In quest’ipotesi, l’atto esecutivo è comunque valido, e quindi atto a interrompere la prescrizione, se dalle indicazioni in esso contenute è possibile individuare l’identità dell’effettivo debitore (DTF 102 III 64 segg.) e se questo può in buona fede riconoscere che l’esecuzione lo concerne (DTF 114 II 337).
Nel caso concreto, è indubbio che la domanda di esecuzione così come il PE (doc. D) non sono stati notificati alla convenuta __________ bensì alla: __________
Ora, poiché al momento dell’inoltro della domanda di esecuzione (20 dicembre 1995) a RC erano iscritte entrambe queste due società, non può essere condivisa la conclusione del primo giudice secondo la quale si tratterebbe di un caso di indicazione inesatta del debitore; trattasi invece del caso dell’esecuzione promossa nei confronti di una terza persona, diversa e ben distinta da quella della convenuta.
Nulla giova alla tesi di parte istante il fatto che non fosse a conoscenza dell’esatta ragione sociale della sua datrice di lavoro avendo egli sempre trattato con l’__________ (doc. S, T, 2, 3 e 4) -rispettivamente di __________ (doc. N, O, P, Q, U). Spettava infatti a quest’ultimo accertarsi dell’identità della sua datrice di lavoro prima di avviare la procedura esecutiva, accertamento che egli ha peraltro fatto prima di dare avvio alla procedura giudiziaria riconoscendo nella __________ la sua datrice di lavoro e non nella Società editrice per il __________.
Di conseguenza, l’esecuzione no. __________ (doc. D), promossa nei confronti di una terza persona, non ha avuto alcun effetto nei confronti della convenuta, in particolare non ha interrotto la prescrizione delle pretese salariali rivendicate dall’istante nei suoi confronti per gli anni 1990-91.
Ne discende che al momento dell’inoltro dell’istanza (19 novembre 1996) il credito dell’istante da lui quantificato in complessivi fr. 1’561.80 (doc. E), era prescritto per l’importo di fr. 1’334.80, ossia quello relativo al periodo 1° gennaio 1990-19 novembre 1991: la differenza di fr. 227.- corrispondendo al salario dal 20 novembre al 31 dicembre 1991 (doc. F). Per il che, dal credito riconosciuto dal primo giudice di fr. 4’197.45 -non contestato dalle parti- deve essere dedotto l’importo di fr. 1’334.80.
Su questo punto il ricorso, che ha evidenziato l’errata applicazione del diritto sostanziale ad opera del primo giudice con riferimento all’accertamento della prescrizione dei crediti dell’istante maturati nel periodo citato, deve essere parzialmente accolto.
Secondo l’art. 339 cpv. 1 CO con la fine del rapporto di lavoro tutti i crediti che ne derivano, di qualsiasi natura essi siano, diventano esigibili di modo che, in caso di mancato pagamento, il datore di lavoro si trova automaticamente in mora senza che sia necessaria un’interpellazione (Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 1996, pag. 249).
Sebbene la dottrina non sia unanime sul fatto di sapere se in caso di disdetta consensuale del contratto sia necessaria ai fini della decorrenza degli interessi di mora l’interpellazione da parte del creditore -esigenza della quale si fa pacificamente astrazione in caso di licenziamento- (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 2. Auflage, 1996, n. 1 ad art. 339 CO e n. 4 ad art. 323 CO; Rehbinder, in Commentario bernese, n. 1 ad art. 339 CO), la scelta del primo giudice di far propria un’opinione dottrinale piuttosto che un’altra non può essere censurata (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 327).
Applicando il principio secondo il quale anche in caso di fine consensuale del contratto un’interpellazione non sarebbe necessaria, il primo giudice ha correttamente calcolato gli interessi di mora dal 30 novembre 1995, data per la quale l’istante li ha fatti valere (doc. A).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 17 ottobre 1997 della __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 9 ottobre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è annullata è sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza la __________,
__________ è condannata al pagamento di fr. 2’862.65 oltre
interessi al 5% a decorrere dal 30 novembre 1995.
con l’obbligo per l’istante di rifondere alla convenuta fr. 350.-
a titolo di ripetibili ridotte.
II. Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
__________ verserà alla ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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