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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2011.65
Data decisione, Autorità: 25.03.2011, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. già accusato quale istante
Incarto n. 60.2011.65
Lugano 25 marzo 2011/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 16.2./4.3.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia del decreto di accusa 2.11.1993 emanato a suo carico;
premesso che l’istanza 16.2.2011 è stata indirizzata al Ministero pubblico della Confederazione, Lugano, che l’ha ricevuta il 17.2.2011, che con scritto 18/21.2.2011 l’ha trasmessa al Ministero pubblico di Lugano, che a sua volta – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 3/4.3.2011, senza formulare osservazioni in merito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il succitato decreto, con riferimento alla persona di IS 1, è cresciuto in giudicato il 22.11.1993.
Con scritto 16.2.2011 – trasmesso, per competenza, a questa Corte il 3/4.3.2011 – IS 1 chiede di ottenere copia del decreto di accusa 2.11.1993, poiché "(…) l’ufficio di vigilanza sullo stato civile ne ha bisogno per completare il mio incarto di naturalizzazione", allegando parimenti copia del suo permesso di domicilio (istanza 16.2./4.3.2011 e documento ivi annesso).
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Nel presente caso, pur essendo stato l’istante parte (quale accusato) nel procedimento nel frattempo terminato, egli deve seguire la procedura prevista dall’art. 62 cpv. 4 LOG e dimostrare un interesse giuridico legittimo.
Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP TI si applicava anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento era terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10).
In base ai successivi lavori preparatori, per le ex parti di un procedimento concluso, l’interesse giuridico legittimo era presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).
Lo stesso principio vale oggi per l'art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza, copia del decreto di accusa 2.11.1993 (DAP __________) viene trasmessa al qui istante unitamente alla presente decisione.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG ed ogni altra disposizione applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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