AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2011.29
Data decisione, Autorità: 23.03.2011, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Sezione della circolazione quale istante
Incarto n. 60.2011.29
Lugano 23 marzo 2011/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 1/14.2.2011 – completata il 18/21.2.2011 – presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia in relazione a quanto accaduto il 18.3.2010 (inc. MP __________);
premesso che l’istanza datata 1.2.2011 è giunta il 3.2.2011 al Ministero pubblico, che – per il tramite del procuratore pubblico Chiara Borelli – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 9/14.2.2011;
richiamato lo scritto 22/24.2.2011 del procuratore pubblico, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di questa Corte;
rilevato che PI 2 (patr. da: avv. PR 1, __________) – interpellato da questa Corte – non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il surriferito decreto è cresciuto in giudicato il 13.1.2011.
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico, ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare, rimettendosi al giudizio di PI 2
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.1.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Le autorità penali notificano alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore le denunce per infrazioni alle norme della circolazione stradale e su richiesta, nei singoli casi, le condanne per infrazioni alle norme della circolazione stradale (art. 123 cpv. 1 lit. a e lit. b OAC).
Le autorità giudiziarie sono competenti a giudicare le violazioni alle norme del traffico punibili in virtù del Codice penale svizzero, nonché le contravvenzioni gravi e i delitti punibili in virtù della LCStr e della LTTP (art. 6 cpv. 1 LACStr); esse informano le competenti autorità di qualsiasi infrazione che possa giustificare l’adozione di provvedimenti amministrativi previsti dalla LCStr e dalle relative ordinanze (art. 6 cpv. 2 LACStr).
Giusta l’art. 47 cpv. 1 RLACStr la polizia trasmette alla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, i rapporti concernenti gli incidenti, le violazioni alla legislazione federale sulla circolazione stradale, o infrazioni ad altre leggi che hanno un’influenza sull’idoneità alla guida.
Ciò posto, nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dall’Ufficio istante nella sua richiesta e la finalità per cui è chiesta la trasmissione (in copia) dei rapporti di polizia di cui all’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di accusa 6.12.2010 (DA __________) – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG, poiché questi atti potrebbero essere utili all’Ufficio istante per esaminare l’idoneità alla guida di PI 2.
Questa Corte ritiene altresì che per lo scopo alla base del richiamo atti, la perizia psichiatrica datata 27.4.2010 allestita, su incarico del procuratore pubblico, dal dr. med. __________ (AI 65), possa essere maggiormente utile (rispetto ai soli rapporti) all’Ufficio istante ai fini delle sue incombenze.
In siffatte circostanze – dopo la crescita in giudicato della presente decisione – questa Corte trasmetterà direttamente all’IS 1, copia della perizia psichiatrica datata 27.4.2010 allestita dal dr. med. __________ (AI 65), copia del rapporto d’arresto 18.3.2010 (AI 3) e copia del rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 21.5.2010 (AI 69) di cui all’incarto MP __________.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster