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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2011.22
Data decisione, Autorità: 02.03.2011, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. dottorando di un'università quale istante
Incarto n. 60.2011.22
Lugano 2 marzo 2011/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20.8.2010/3.2.2011 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere copia di una decisione ai fini della sua ricerca scientifica inerente alla responsabilità di utente peer-to-peer (P2P);
premesso che l’istanza datata 20.8.2010 è stata inviata alla Pretura penale, che l’ha ricevuta il 25.1.2011, che l’ha trasmessa al Ministero pubblico, al quale è pervenuta il 27.1.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Amos Pagnamenta – l’ha a sua volta trasmessa, per competenza, a questa Corte, comunicando di non avere obiezioni all’invio del decreto di accusa 14.12.2009 in forma anonimizzata;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il predetto decreto è cresciuto in giudicato il 18.1.2010.
Alla sua richiesta ha allegato copia di un articolo apparso sul sito __________ intitolato "__________", che fa riferimento alla predetta decisione di condanna.
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico non si oppone alla richiesta.
Dal 1°.1.2011 l’esame degli atti inerente a procedimenti penali pendenti è regolato dagli articoli 101 e 102 CPP (BSK StPO – M. SCHMUTZ, art. 101 CPP n. 4).
Per contro, per quanto concerne l’esame di procedimenti penali conclusi (come nella fattispecie in esame), il CPP non prevede un’espressa norma.
A livello cantonale l’art. 62 cpv. 4 LOG, in vigore dal 1°.1.2011, prevede che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione", riprendendo, in sostanza, quanto sancito dall’art. 27 CPP TI.
Anche i lavori preparatori della revisione del CPP TI ammettevano un interesse giuridico legittimo a chi intendeva svolgere studi scientifici (Messaggio dell’11.3.1987, n. 3163, p. 10).
Lo stesso principio vale oggi per l’art. 62 cpv. 4 LOG.
Questa Corte permette dunque a terzi che giustificano un interesse scientifico di compulsare (a determinate condizioni) gli atti di un procedimento penale concluso, se non vi si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
Considerato come il trattamento dei dati sia anonimo, non si pongono problemi riguardo al diritto all’oblio e non è quindi necessario ottenere il consenso da parte dell’imputata.
Di conseguenza copia del decreto di accusa 14.12.2009 (DA __________) – in forma anonimizzata a tutela degli interessi personali dell’imputata – viene trasmessa all’istante unitamente alla presente decisione.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese, in considerazione dello scopo della richiesta.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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