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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.111
Data decisione, Autorità: 21.04.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00111
Lugano 21 aprile 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 ottobre 1997 presentato da
patr. dall’avv.
Contro
la sentenza 30 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 22 agosto 1997 da
patr. dall’avv.
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
A valere quale titolo di credito l’istante ha prodotto il contratto di collaborazione sottoscritto il 16 dicembre 1994 con l’escussa nonché il contratto di appalto da questa concluso con __________ (doc. F inc. EF 97.2389).
L’escussa si è opposta alla pretesa avversaria contestando l’esistenza di un valido riconoscimento di debito per il fatto che il contratto di base per il diritto alle commissioni (doc. C inc. EF 97.2389) non vincolava solo lei ma anche altre due società, tutte formanti un consorzio; osserva inoltre che l’istante non ha dimostrato di aver avuto un qualsiasi ruolo nel perfezionamento del contratto di appalto sulla base del quale rivendica il pagamento di una provvigione, di cui eccepisce in ogni caso il carattere eccessivo.
Con il querelato giudizio il pretore, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nell’insieme della documentazione prodotta dall’istante ha accolto l’istanza: in particolare ha considerato che il contratto di collaborazione sottoscritto da __________ (nuova ragione sociale: __________), __________ e __________ non vincola le società congiuntamente e che non prevede nessun tipo di limitazione o condizione per l’incasso della provvigione del 3% pattuita a favore dell’istante.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 14 ottobre 1997, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per aver ammesso l’esistenza di un valido riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall’istante.
Con osservazioni 31 ottobre 1997 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
In quest’ultima ipotesi il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari, ossia la dichiarazione di volontà chiara, esplicita, non equivoca e non soggetta ad interpretazione del debitore con la quale egli si obbliga a pagare una determinata somma di denaro a una determinata persona (Rep 1972 345, 1979 394, 1989 338; DTF 106 III 99; Favre, Droit des poursuites, 154; Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposi-tion, 1980, § 6; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 1993, pag. 150-152).
Nel caso di specie, la documentazione prodotta dall’istante, in particolare il contratto di collaborazione di cui al doc. C (inc. EF 97.2389) nonché il contratto di appalto sottoscritto dalla convenuta con __________ (doc. F inc. EF 97.2389), permettono di concludere all’esistenza di un valido riconoscimento di debito per l’importo posto in esecuzione.
Infatti, il contratto di collaborazione 16 dicembre 1994 concluso tra un “Gruppo” formato da tre società, tra cui la __________, e il procedente –contratto con il quale le parti hanno inteso regolamentare l’attività di quest’ultimo in seno al gruppo stesso– prevede al suo punto 3 una remunerazione a favore dell’ing. __________ del 3% “su tutte le commesse acquisite in Svizzera ed all’estero”.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, dal tenore della citata clausola, così come dal contratto medesimo, non emerge indizio alcuno in merito ad una limitazione della remunerazione delle prestazioni del procedente, nel senso che la commissione del 3% doveva venire pagata unicamente nel caso in cui le commesse acquisite da terzi concernessero contemporaneamente tutte e tre le società firmatarie. Di conseguenza non v’è oggettivamente motivo perchè la remunerazione fissata non venga intesa per ogni commessa acquisita, sia che essa concerna solo una, due oppure contemporaneamente tutte e tre le società del Gruppo.
Per quanto attiene all’importo oggetto del riconoscimento di debito, questo risulta dal contratto di appalto concluso da __________ con __________ (doc. F inc. EF 97.2389) in merito a una fornitura per la costruzione di un albergo a __________ per un importo di fr. 4’800’000.–, nonché dalla relativa fattura (doc. D inc. EF 97.2389) indirizzata all’escussa per il pagamento della commissione del 3% su questa somma.
A questo proposito si rileva che l’importo fatto valere in questa sede (fr. 6’390.–) costituisce il saldo di quello fatto valere nella parallela procedura pendente dinanzi alla Camera esecuzioni e fallimenti.
Ne discende che avendo l’istante sufficientemente comprovato mediante il contratto di collaborazione doc. C (inc. EF 97.2389) e il contratto di appalto doc. F (inc. EF 97.2389), l’impegno di pagamento assunto dall’escussa nei suoi confronti nonché l’ammontare del medesimo, deve essere ammessa l’esistenza di un valido riconoscimento di debito (art. 82 LEF) per la commissione dallo stesso vantata nei confronti di __________. Per contro, e contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, non è necessario che venga dimostrato un nesso causale tra l’attività del procedente e la conclusione del predetto contratto di appalto, ritenuto che la sua remunerazione non risulta essere stata sottoposta a condizione alcuna, salvo l'acquisizione di commesse da parte delle società firmatarie.
Diversa e ininfluente ai fini della verifica della sussistenza di un riconoscimento di debito a carico di ____________________ è la questione relativa alla carenza di personalità giuridica del “Gruppo”.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 13 ottobre 1997 di __________ è respinto
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 170.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________ l’importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili per questa sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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