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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.110
Data decisione, Autorità: 26.01.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00110
Lugano 26 gennaio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 ottobre 1997 presentato nella forma dell’appello da
Contro
la sentenza 18 settembre 1997 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa civile inappellabile promossa con istanza 16 giugno 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto la condanna della convenuta, solidalmente con il
marito __________, al pagamento di fr. 2’632.60 oltre accessori nonché il
rigetto dell’opposizione da questa interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano,
domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
con istanza 16 giugno 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ alla quale aveva ceduto in data 12 aprile 1995 la lavanderia “__________ ” a __________ (doc. A), al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’632.60 oltre accessori corrispondenti al saldo di sua spettanza per diverso titolo ma comunque dipendente dal contratto citato;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle prove documentali rimaste incontestate dalla convenuta che non ha presenziato all’udienza indetta per la discussione, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 15 CPC e 13 LOG, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che innanzitutto la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di allegare in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni;
che per gli stessi motivi le argomentazioni e contestazioni di fatto contenute nel ricorso non possono essere ritenute in quanto proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che in considerazione della mancata contestazione dell’istanza, la sentenza impugnata che ha concluso all’accoglimento delle pretese dell'istante sulla base della documentazione dallo stesso prodotta a comprova del suo credito (doc. A, B e C),
deve essere confermata;
che spettava infatti alla convenuta partecipare alla discussione dell’istanza e contestare in quella sede le argomentazioni avversarie, pena la presunzione della loro ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC; Cocchi /Trezzini, CPC, n. 2 ad art. 170);
che comunque il ricorso è nullo (art. 329 cpv. 3 CPC) poichè non contiene le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e tantomeno precisa (o almeno illustra) il motivo di cassazione invocato (cpv. 2);
che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del primo giudice relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente si limita a proporre per la prima volta in questa sede le sue contestazioni in merito al credito vantato da controparte;
che questa Camera è pertanto nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per l’annullamento del giudizio impugnato;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso 9 ottobre 1997 di __________ è nullo.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.-
b) spese fr. 50.-
fr. 120.-
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
__________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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