AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.108
Data decisione, Autorità: 21.10.1997, CCC
Incarto n. 16.97.00108
Lugano 21 ottobre 1997/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare i ricorsi per cassazione 5 e 9 ottobre 1997 presentati rispettivamente da
E
contro
la sentenza 22 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 8 gennaio 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1‘350.- oltre a un’ulteriore a pretesa
a titolo risarcitorio, domanda parzialmente accolta dal primo giudice;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 8 gennaio 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la restituzione dell’importo di fr. 1’350.- versato per l’acquisto di una vettura d’occasione Fiat Panda 4 x 4, nella quale erano stati riscontrati difetti, così che la vettura stessa non poteva essere considerata conforme all’offerta;
che il convenuto si opposto alla pretesa avversaria per il fatto che l’istante ha acquistato la vettura nello stato in cui si trovava e a lui noto o perlomeno riconoscibile, trattandosi di un’auto d’occasione;
che con sentenza 22 settembre 1997 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, basandosi sulla perizia giudiziaria che ha accertato come il veicolo fosse da rottamare e quindi in uno stato non corrispondente a quello dell’annuncio pubblicato dal convenuto, ha condannato __________ alla restituzione dell’importo di fr.1’350.- mentre ha respinto l’ulteriore pretesa dell’istante tendente al pagamento di un importo giornaliero di fr. 9.- per il parcheggio del veicolo controverso;
che il pretore, valutando in egual misura il grado di soccombenza delle parti, ha posto a carico delle stesse, in ragione di un mezzo ciascuna le seguenti spese: tassa di giustizia fr. 130.-, spese fr. 120.- e spese di perizia fr. 730.-;
che con ricorso 5 ottobre 1997 __________ è insorto contro il predetto giudizio -limitatamente al dispositivo n. 2- rimproverando al primo giudice di aver omesso di considerare e suddividere tra le parti le spese poste a suo carico con decreto 16 aprile 1997, per un totale di fr 180.-;
che anche __________ è insorto contro il predetto giudizio
con atto ricorsuale 9 ottobre 1997 chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC;
che in applicazione dell’art. 320 CPC i ricorsi vengono decisi
con un’unica pronuncia trattandosi di identica causa;
che per quanto riguarda il ricorso presentato da __________, va rilevato che nonostante il richiamo al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, il ricorrente non ne evidenzia gli estremi, in particolare egli non indica a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto: l’insorgente si limita infatti a riproporre la propria personale versione dei fatti, peraltro neppure sostanziata dalle risultanze istruttorie (in particolare laddove sostiene una probabile manomissione del veicolo) senza che ciò basti a dimostrare che le conclusioni del pretore siano insostenibili;
che il ricorso presentato da __________, di natura chiaramente appellatoria, deve pertanto essere respinto in quanto nullo ai sensi dell’art. 329 cpv. 3 CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che per quanto attiene al ricorso presentato da __________ a prescindere dalla proponibilità di un ricorso per cassazione relativamente a un errore che poteva essere facilmente sanato dal giudice medesimo in applicazione dell’art. 339 CPC, nella redazione del dispositivo no. 2 il pretore ha effettivamente dimenticato di inserire le tasse e spese di giustizia, per complessivi fr. 180.-, anticipate dall’istante in virtù del decreto di nomina del perito del 16 aprile 1997;
che trattandosi di una manifesta dimenticanza, essa viene sanata da questa Camera senza ulteriori formalità e senza che sia necessaria l’intimazione del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni;
che le spese del presente giudizio seguono la soccombenza mentre in considerazione della particolarità del caso non vengono assegnate ripetibili (art. 148 CPC)
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: I. Il ricorso 9 ottobre 1997 di __________ è nullo.
II. Il ricorso per cassazione 5 ottobre 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 settembre 1997, del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, limitatamente al suo dispositivo no. 2, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
III. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.-, devono essere poste a carico di __________
IV. Intimazione a:
–
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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