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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.107
Data decisione, Autorità: 05.02.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00107
Lugano 5 febbraio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 ottobre 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
contro
la sentenza 22 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inappellabile promossa con istanza 8 agosto 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’524.40 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________
dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’524.40 corrispondenti ai costi sostenuti per il trasporto e la consegna di merce all’__________ di
__________ su incarico di quest’ultima.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria lamentando la carente esecuzione del mandato ad opera dell’istante poiché anziché consegnare la merce entro 3 giorni, essa l’ha consegnata dopo 3 settimane.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la conclusione tra le parti di un contratto di trasporto ai sensi degli art. 440 segg. CO, ritenuto che la convenuta non ha fatto valere nessun danno derivante dal ritardo dell’istante nella consegna della merce per la quale aveva prospettato un termine di 2-3 giorni, ha accolto l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento. La ricorrente ritiene arbitraria la sentenza pretorile per il fatto che il primo giudice non avrebbe dedotto dal ritardo dell’istante nella consegna della merce un caso di inadempimento del contratto, con conseguente suo esonero dal pagamento della pretesa avversaria.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere
ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Infatti, posto che il perfezionamento del contratto di trasporto si ha con la consegna della merce (Stähelin in Comm. basilese 1996, n. 5 ad art. 440 CO) -prestazione alla quale l’istante ha indubbiamente fatto fronte- un’eventuale eccezione di inadempimento del contratto sarebbe proponibile unicamente nel caso in cui le parti avessero stabilito un termine per la consegna. In concreto la convenuta non ha provato simile pattuizione, non bastando a tal fine il richiamo al generico contenuto dello scritto 29 marzo 1996 (doc. 4) nel quale l’istante pubblicizza i suoi servizi proponendo un termine di consegna “generalmente in 2-3 giorni”. Mancando la prova dell’inadempimento, la convenuta non può quindi validamente opporsi al pagamento della richiesta mercede.
In questa sede la ricorrente invoca l’errore essenziale: l’eccezione è irricevibile in virtù dell’art. 321 CPC.
Alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 3 ottobre 1997 di __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.-
b) spese fr. 50.-
fr. 120.-
già anticipate dalla ricorrente rimangono a suo carico.
– __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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