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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.104
Data decisione, Autorità: 26.01.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00104
Lugano 26 gennaio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 settembre 1997 presentato da
patr. dall’avv. __________
Contro
la sentenza 17 settembre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa civile inappellabile promossa con istanza 2 maggio 1997 da
__________ e
con la quale gli istanti hanno chiesto il disconoscimento del debito di fr. 4’400.-
risultante a loro carico dal contratto di locazione sottoscritto con la convenuta,
domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
da __________ e __________ ai PE no. __________e __________ dell’UEF di Locarno, loro notificati per l’incasso di fr. 4’400.- pari alle pigioni rimaste insolute per la locazione da parte di quest’ultimi di un appartamento di proprietà dell’istante nel comune di __________.
Con istanza 2 maggio 1997 __________ e hanno chiesto il disconoscimento del menzionato debito, al quale hanno opposto in compensazione un credito di pari importo e corrispondente ai danni morali subiti a dipendenza di insulti e ingiuste accuse proferite nei loro confronti da __________ e concretizzatesi nei confronti di __________ in una denuncia penale.
Con il querelato giudizio il primo giudice, ritenendo comprovato un comportamento scorretto da parte di __________ per aver ingiustamente denunciato __________ per i reati di vie di fatto, ingiuria e violazione di domicilio, e per aver ingiustamente accusato la signora __________ di aver incitato il convivente __________ a picchiarla, ha parzialmente accolto l’istanza di disconoscimento del debito formulata da __________ e __________, riconoscendo ad ognuno un importo di fr. 500.- a titolo di risarcimento danni per torto morale.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale e arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver riconosciuto agli istanti un importo a titolo di danni morali sebbene essi non abbiano provato né la pretesa e tantomeno il suo quantum.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
L’art. 49 CO attribuisce a chi è leso illecitamente nella sua personalità il diritto ad un risarcimento per torto morale quando ciò si giustifichi in considerazione della speciale gravità dell’ offesa subita e se il pregiudizio che ne è derivato non è stato riparato in altro modo. La prima condizione cui la riparazione per torto morale è subordinata è che la vittima abbia effettivamente subito un pregiudizio morale, ossia una sofferenza fisica, psichica e morale cagionata da un agire illecito: accertata l’esistenza di queste condizioni, occorre ancora che l’offesa subita sia particolarmente grave (Messaggio concernente la revisione del CC - Protezione della personalità, art. 28 CC e 49 CO in FF 1982 II, n. 272, p 671).
L’onere della prova circa l’esistenza di un torto morale cagionato da un agire illecito, compete alla parte che se ne prevale (Tercier, Contribution à l’étude du tort moral et de sa réparation en droit civil suisse, 1971, p. 193 segg.).
Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice gli istanti non solo non hanno provato di aver subito un’offesa di una gravità tale da giustificare un risarcimento pecuniario ma neppure hanno provato un agire illecito a carico di controparte, ritenuto che come correttamente rilevato da quest’ultima nel suo ricorso il solo fatto di aver sporto querela penale -peraltro nei soli confronti di __________ - non costituisce certo un comportamento illecito, ciò a maggior ragione quando, come in concreto, l’esito del procedimento penale è ancora incerto (Brehm in Commentario bernese, n. 27 ad art. 49 CO).
Mancando qualsiasi prova di un agire offensivo della convenuta nei confronti degli istanti, la sentenza pretorile che ha loro
riconosciuto un’indennità a titolo di torto morale sulla base dell’art. 49 CO è arbitraria siccome non conforme al diritto e alle risultanze istruttorie onde il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato con particolare riferimento alla violazione degli art. 8 CC e 49 CO, deve essere accolto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 26 settembre 1997 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 17 settembre 1997 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 200.- e le spese, da anticipare in
solido dagli istanti, rimangono a loro carico con l’obbligo
solidale di rifondere alla convenuta __________ l’importo di fr.
400.- per ripetibili.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
fr. 200.-
già anticipate dalla ricorrente, devono essere poste a carico di __________ e __________ in solido, ai quali viene pure
fatto obbligo in solido di versare a __________ l’importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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