AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2011.284
Data decisione, Autorità: 04.10.2011, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante
Incarto n. 60.2011.284
Lugano 4 ottobre 2011/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/5.09.2011 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale NLP __________ (MP __________) nel frattempo archiviato ai fini dell’istruttoria civile ordinaria di cui all’incarto __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
In data 2.10.2009 l’allora Camera dei ricorsi penali ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa 27/28.04.2009 giusta l’art. 186 CPP TI presentata da PI 1 e da PI 2 contro il surriferito decreto (inc. CRP __________).
Con sentenza 26.01.2010 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da PI 1 e da PI 2 avverso la predetta decisione (inc. __________).
Il pretore, con il consenso delle parti, ha ammesso, in sede civile, il richiamo dell’incarto penale in questione (istanza 2/5.09.2011).
A mente del predetto legale, i documenti bancari acquisiti nell’ambito del procedimento penale in questione inerenti ai conti no. __________ e no. __________ costituirebbero "(…) elementi di fatto pertinenti per il procedimento civile pendente ritenuto che contengono evidenza dell’identicità delle diverse operazioni poste in atto sui due conti e sulle modalità di conferimento di tali ordini" (riassunto scritto 2.09.2011 dell’avv. PR 1, p. 4, doc. 1.a). Inoltre l’incarto richiesto conterrebbe "(…) le evidenze bancarie delle operazioni poste in atto, degli ordini – contestati – asseritamente conferiti al consulente __________ e dei verbali da questi resi (…) pertinenti per dimostrare il fondamento delle domande di causa dell’attrice" (riassunto scritto 2.09.2011 dell’avv. PR 1, p. 4, doc. 1.a).
Per il fatto che __________, titolare e avente diritto economico del conto no. __________, sia persona estranea al procedimento civile, l’avv. PR 1 lo ha interpellato ed egli ha dato il suo consenso al richiamo dell’incarto penale, precisando parimenti di rappresentarlo nell’ambito della procedura per risarcimento danni inerente alla gestione del predetto conto essendogli stato conferito procura in tal senso (copia procura 29.12.2006, doc. 1.b).
Per questi motivi e ritenuto inoltre che __________ e PI 2 sono stati parte (quali denuncianti) al procedimento penale di cui è stato richiamato l’incarto, questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico, __________ e __________ per presentare eventuali osservazioni.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti dalla Pretura istante rispettivamente dall’avv. PR 1, il contenuto e l’esito del procedimento penale in questione – è certamente data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale di cui all’incarto penale MP __________ sfociato nel decreto di non luogo a procedere 16.04.2009 (NLP __________), cresciuto in giudicato dopo la decisione emanata il 26.01.2010 dal Tribunale federale (inc. __________).
In sostanza, entrambi i procedimenti traggono le loro origini dalla medesima fattispecie, ossia la gestione dei conti no. __________ (di cui PI 1 è titolare e ADE) e no. __________ (di cui PI 2 è titolare e ADE) e gli investimenti effettuati sugli stessi da parte del consulente __________, allora dipendente della già __________ (Svizzera) __________, ora __________, __________.
Gli atti dell’incarto richiamato, in particolare i documenti bancari e i verbali d’interrogatorio, potrebbero avere, in effetti, una loro rilevanza ai fini del giudizio civile.
È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
L’incarto penale NLP __________ (un cubo) viene trasmesso, in originale, direttamente alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico, al più tardi, a procedimento civile concluso.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1 , che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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