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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2011.267
Data decisione, Autorità: 26.09.2011, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Ufficio del veterinario cantonale
Incarto n. 60.2011.267
Lugano 26 settembre 2011
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 11/19.08.2011 presentata dall’
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione, in copia, di un decreto di accusa cresciuto in giudicato;
premesso che l’istanza datata 11.08.2011 è giunta al Ministero pubblico il 17.08.2011, che – per il tramite del procuratore pubblico Arturo Garzoni – l’ha trasmessa, per competenza, a questa Corte con scritto 18/19.08.2011, comunicando che nulla osta da parte del Ministero pubblico a che l’istante possa visionare gli atti del procedimento penale e in particolare ottenere la trasmissione, in copia, del decreto di accusa richiesto;
richiamate le osservazioni 13/15.09.2011 di PI 1, di cui si dirà in seguito;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Il predetto decreto di accusa è cresciuto in giudicato il 4.08.2011.
In data 9.08.2011 il procuratore pubblico ha in particolare informato il predetto Ufficio che PI 1 è già stato condannato per gli stessi fatti dal Ministero pubblico su denuncia di __________, con l’emanazione del decreto di accusa 28.06.2011 nel frattempo cresciuto in giudicato (AI 2 – inc. MP __________).
Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta.
Nelle sue osservazioni 13/15.09.2011 PI 1 ha esposto la sua versione dei fatti accaduti, senza però opporsi alla richiesta dell’Ufficio istante.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha ripreso il previgente art. 27 vCPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti dall’Ufficio istante nella presente istanza e la finalità della sua richiesta, ritenute inoltre le sue competenze giusta l’art. 23 LPAn (divieto di tenere gli animali) in relazione all’art. 3 della relativa Legge d’applicazione e considerati infine il contenuto e l’esito del procedimento penale a carico di PI 1 di cui all’inc. MP __________ sfociato nel decreto di accusa 28.06.2011 (DA __________) cresciuto in giudicato il 4.08.2011 – è pacifico l’interesse giuridico legittimo dell’IS 1 giusta l’art. 62 cpv. 4 LOG ad ottenere copia del citato decreto.
Di conseguenza, copia del decreto di accusa 28.06.2011 (DA __________) emanato a carico di PI 1 viene trasmessa all’Ufficio istante unitamente alla presente decisione.
Questa Corte autorizza inoltre un rappresentante dell’IS 1 a compulsare gli atti dell’incarto penale MP __________ (DA __________) presso il Ministero pubblico, e a fotocopiare i documenti utili ai fini delle sue incombenze, concordando i tempi di accesso con il procuratore pubblico Arturo Garzoni.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, la LPAn, la Legge d’applicazione della LPAn ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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