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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1997.103
Data decisione, Autorità: 26.01.1998, CCC
Incarto n. 16.97.00103
Lugano 26 gennaio 1998/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 26 settembre 1997 presentato da
contro
la sentenza 15 settembre 1997 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 13 agosto 1997 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’904.50 oltre al 5% della cifra
d’affari ottenuta dal suo collaboratore nonchè gli interessi di mora, domande accolte
dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 13 agosto 1997 __________ ha convenuto in giudizio __________, titolare della ditta __________ presso la quale ha svolto l’attività di rappresentante addetto alla vendita, al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’904.50 corrispondenti alle provvigioni di sua spettanza oltre al 5% della cifra d’affari conseguita dal suo collaboratore __________ nell’ultimo mese di attività, il tutto conformemente a quanto pattuito tra le parti sulla base del contratto di lavoro di cui al doc. D;
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall’istante rimasta incontestata dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza riconoscendo all’istante l’importo di fr. 2’904.50 a titolo di provvigioni e fr. 510.- quale partecipazione alla cifra d’affari ottenuta dal suo collaboratore;
che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio contestando l’accoglimento della pretesa avversaria;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che innanzitutto la documentazione allegata al ricorso deve essere estromessa dall’incarto poiché l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta alle parti la facoltà di allegare in seconda sede nuovi fatti, prove ed eccezioni;
che per gli stessi motivi le argomentazioni e contestazioni di fatto contenute nel ricorso non possono essere ritenute in quanto proposte per la prima volta in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC);
che in ogni caso il ricorso è nullo (art. 329 cpv. 3 CPC) poichè non contiene le domande di ricorso né i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e tantomeno precisa (o almeno illustra) il motivo di cassazione invocato (cpv. 2);
che infatti, invece di indicare le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente propone (ovviamente per la prima volta in sede giudiziaria) la sua versione dei fatti, confortati dal conteggio delle spettanze salariali dell’istante;
che questa Camera è pertanto nell’impossibilità di individuare e di decidere eventuali presupposti per l’annullamento del giudizio impugnato sulla base di quelli esaustivamente previsti dall’art. 327 CPC;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso 26 settembre 1997 di __________ è nullo.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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