AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2011.215
Data decisione, Autorità: 21.07.2011, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante
Incarto n. 60.2011.215
Lugano 21 luglio 2011/dp
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente)
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 20/21.06.2011 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere ai fini dell’istruttoria della causa civile ordinaria di cui all’incarto __________ la trasmissione di alcuni atti di cui all’incarto penale MP __________;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Con sentenza 24.11.2010 l’allora Camera dei ricorsi penali ha dichiarato irricevibile l’istanza di promozione dell’accusa 22/23.04.2010 formulata da __________, da __________, da __________ e da __________ avverso il predetto decreto (inc. CRP __________).
Nel corso dell’udienza preliminare, la parte convenuta ha domandato il richiamo del surriferito incarto penale, ammesso dal pretore Francesco Bertini con ordinanza a verbale del 20.04.2010 (cfr. istanza 20/21.06.2011).
A suffragio della sua domanda ha prodotto uno scritto dell’avv. __________ datato 17.06.2011, in cui precisa in particolare quanto segue:
"La richiesta è motivata dal fatto che, nonostante sia già stata acquisita agli atti la decisione 24 novembre 2010 della CRP, le deposizioni delle parti e dei vari testi assunti in sede penale sono rilevanti ai fini della causa civile di contestazione dell’espulsione dell’attore dall’associazione convenuta" (scritto 17.06.2011 annesso all’istanza 20/21.06.2011).
Questa Corte non ha ritenuto necessario interpellare il procuratore pubblico per presentare eventuali osservazioni, poiché le parti coinvolte nel procedimento civile corrispondono in sostanza a quelle del procedimento penale.
L’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione".
Come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante.
Nella fattispecie in esame – ritenuti i motivi addotti dal pretore e dall’avv. __________ – appare data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale di cui all’inc. MP , poiché le parti coinvolte sono in sostanza le stesse in entrambe le sedi e i procedimenti riguardano il medesimo complesso dei fatti, ossia l’ e le problematiche sorte in seno alla stessa con riferimento ai fatti che hanno portato all’espulsione dell’attore nella causa civile.
I documenti richiesti potrebbero dunque avere una loro rilevanza ai fini del giudizio civile.
È quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG.
Di conseguenza, per praticità, l’intero incarto penale MP __________ – in cui sono contenuti i documenti richiesti, segnatamente la querela 14/15.09.2009 (AI 1), il rapporto d’inchiesta di polizia giudiziaria 17.02.2010 (AI 2) e il verbale d’interrogatorio 25.03.2010 del Ministero pubblico di PI 1 (AI 4) – viene trasmesso, in originale, direttamente alla Pretura istante unitamente alla presente decisione, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero pubblico a procedimento civile concluso.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1 __________, che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Intimazione:
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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